Provvedimento segnalato dall’Avv. Costanza Radice del Foro di Verbania
E’ certamente onere del correntista dimostrare la natura ripristinatoria dei versamenti e dunque l’esistenza dell’affidamento. Quindi eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata e che sposti per quel versamento l’inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto.
L’esistenza del contratto di apertura di credito deve essere provata con la forma scritta e non può essere fondata su altri elementi come prove indirette, quali gli estratti conto, i riassunti scalari, i report della centrale rischi, la stabilità dell’esposizione, l’entità del saldo debitore, la previsione di una commissione di massimo scoperto, oppure voci quali “spese gestione fido” e “revisione fido”. Ai fini della individuazione delle rimesse solutorie e/o ripristinatorie – in mancanza di contratto scritto – il limite dell’affidamento non si può individuare nello stesso massimo scoperto consentito di fatto.
Questi i principi ripresi dalla Corte d’Appello di Torino, Pres. Silva – Rel. Coccetti, con la sentenza n. 184 del 15 febbraio 2021.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’art. 117 TUB non ha efficacia retroattiva
Sentenza | Corte d’Appello di Bari, Rel. Colella | 03.08.2020 | n.1462
INDEBITO/PRESCRIZIONE: irrilevante il fido di fatto, occorre il contratto di apertura di credito
La forma scritta è richiesta ad substantiam per cui è impossibile fondare l’accertamento dell’affidamento su prove indirette
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Chiara, Cons.- Rel. Nazzicone | 30.10.2018 | n.27705
Non è necessaria l’indicazione di specifiche rimesse solutorie
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Enrico Astuni | 31.12.2020
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