ISSN 2385-1376
Testo massima
E’ onere del correntista che proponga azione di ripetizione dell’indebito nei confronti di un istituto di credito, provare l’indebito, attraverso la documentazione relativa al rapporto di conto corrente, acquisibile ex art. 119 TUB.
L’illegittima acquisizione al giudizio di elementi di prova su iniziativa del giudice, nel corso del primo grado, è in contrasto con il disposto di cui all’art. 115 c.p.c. e rende inutilizzabili i documenti acquisiti per effetto dell’illegittimo ordine di esibizione e della stessa relazione del CTU, che su di essi si fonda.
L’ordine di esibizione concesso in violazione della rigorosa disciplina sull’onere della prova può essere censurato in grado di appello. La Corte di merito, dichiarata l’inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione delle regole procedurali, deve poi decidere nel merito sulla base dei dati e dei fatti incontroversi emergenti dagli atti.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di appello di Napoli, Pres. Rel. Minisci, con sentenza n. 3225 del 15.07.2015 nell’ambito di un giudizio di ripetizione dell’indebito proposto da un correntista nei confronti di un istituto di credito.
IL CASO
È accaduto che, nell’ambito del giudizio di primo grado risoltosi a proprio favore, un correntista che agiva per la ripetizione dell’indebito nei confronti della banca, suppliva di fatto al mancato assolvimento dell’onere della prova, articolando istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e successiva CTU.
Acquisiti il contratto di c/c e i relativi estratti conto, a seguito di ordine di esibizione ex art. 210 cpc, ed espletata la CTU, la banca veniva condannata al pagamento delle somme come quantificate dal CTU, sulla base della documentazione di cui all’ordine di esibizione.
Avverso la sentenza di primo grado, l’istituto di credito proponeva appello, contestando l’irregolare svolgimento del processo innanzi al Tribunale in considerazione del fatto che l’ordine di esibizione fosse palesemente illegittimo, in quanto lesivo della normativa dettata in materia di onere della prova.
La Corte di Appello di Napoli, rilevata la genericità ed incompletezza della citazione introduttiva (per mancata indicazione del periodo di vigenza del contratto, della natura e numero degli affidamenti ricevuti e degli importi corrispondenti, nonché delle disposizioni di legge che si assumevano violate), non rinnovata ex art. 164 cpc né integrata dai successivi scritti difensivi ex art. 184 cpc, osserva, preliminarmente, come, qualora l’attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto (e ne chieda anche la condanna alla restituzione delle somme indebitamente pagate) abbia l’onere di provare la propria pretesa e che tale onere non subisca deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, perché la negatività non esclude né inverte il relativo onere.
Il collegio rileva come nel caso in esame il CORRENTISTA non solo non avesse dato prova dell’indebito (l’applicazione degli interessi anatocistici e di altre commissioni neanche specificate), ma non avesse neanche offerto di provarle, attraverso la documentazione che avrebbe potuto richiedere alla BANCA stessa ex art. 119 TUB, ben prima dell’instaurazione del giudizio.
La Corte, a questo punto, afferma il principio secondo cui l’acquisizione al giudizio di elementi di prova su iniziativa del giudice in contrasto con il disposto di cui all’art. 115 cpc, rende inutilizzabili i documenti riguardanti il conto acceso dal CORRENTISTA con la BANCA e la stessa relazione del CTU che su di essi si fonda.
La Corte di merito ha accolto il gravame e, in riforma della sentenza appellata, ha condannato il correntista alla restituzione delle somme pagate dalla banca in esecuzione della sentenza di primo grado, rilevando le assolute carenze probatorie che avevano inficiato il giudizio di primo grado.
IL COMMENTO
Nulla è perduto, anche in caso di illegittima disposizione a fronte delle carenze probatorie imputabili al correntista attore dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico della banca.
Il provvedimento non salva infatti il correntista in grado di appello. L’irregolare svolgimento del processo di primo grado, come precisato con la pronuncia in commento, inficia la decisione finale, sia sotto il profilo della violazione di norme processuali che di quello motivazionale e può essere censurato in appello. Né vale a sanare la predetta violazione di regole procedurali, l’indebito espletamento di una CTU meramente esplorativa, in quanto disposta a fronte di lacune probatorie imputabili al correntista-attore.
Invero, come precisato col provvedimento del quo, “ha errato il primo giudice quando ha ordinato alla banca (che si era opposta, come si evince dagli atti), esibizione di tutti i documenti afferenti al rapporto di c/c, supplendo inammissibilmente all’onere della parte di richiederli direttamente alla banca ben prima dell’instaurazione del giudizio”.
Particolarmente significative le statuizioni con cui la Corte di Appello ha poi chiarito che, in conseguenza dell’accertata e dichiarata inutilizzabilità delle prove raccolte in primo grado, la stessa è tenuta a decidere la causa sulla base dei fatti incontroversi emergenti dagli atti. Nel caso di specie, tali fatti incontroversi erano costituiti da un contratto di apertura di credito regolata in c/c di cui non si conoscevano la data di inizio, né le somme messe a disposizione della società accreditata, né tantomeno l’interesse pattuito o richiesto dalla banca: risultando dunque la domanda di ripetizione del correntista del tutto sfornita di supporto probatorio, la stessa doveva essere integralmente rigettata.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti precedenti pubblicati in Rivista:
INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IN MANCANZA LA DOMANDA VA RIGETTATA IN QUANTO NON PROVATA
Sentenza | Tribunale di Trapani, dott.ssa Fiammetta Lo Bianco | 22-10-2015 | n.1009
RIPETIZIONE INDEBITO: CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA TRA CLIENTE E BANCA
IL CORRENTISTA-ATTORE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO
Sentenza | Tribunale Cagliari, Est. Bernardino | 26-05-2015
RIPETIZIONE DI INDEBITO: LA CONTESTAZIONE DEL SALDO DI C/C DEVE ESSERE PROVATA MEDIANTE ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IL CRITERIO EQUITATIVO DEL C.D. “SALDO ZERO” NON PUÒ SUPPLIRE ALLA CARENZA PROBATORIA IMPUTABILE AL CLIENTE
Sentenza | Tribunale di Bari, dott. Sergio Cassano | 17-03-2015 | n.1215
Testo del provvedimento
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