Nell’ambito di un rapporto di conto corrente, occorre distinguere i versamenti solutori da quelli ripristinatori della provvista: giacché solo i primi possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all’art. 2033 c.c.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito decorre, per tali versamenti, dal momento in cui le singole rimesse abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece non soddisfano il creditore ma ripristinano la facoltà d’indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti: per essi, quindi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Il che è quanto dire che ai fini della prescrizione assumerà rilievo anche la rimessa solutoria con cui il correntista ripiana l’esposizione debitoria maturata in ragione del rapporto di affidamento oramai cessato.
In materia di contratto di conto corrente bancario, la decorrenza della prescrizione delle rimesse solutorie, operate cioè su di un conto in passivo, quando non sia stata concessa al cliente un’apertura di credito, oppure su di un conto scoperto, essendo i versamenti destinati a coprire quella parte del passivo eccedente il limite dell’accreditamento, matura sempre dalla data del pagamento.
E’ a carico del correntista l’onere della prova circa la pattuizione scritta dell’affidamento, non essendovi tuttavia alcuna preclusione né sul piano della validità, né conseguentemente su quello della prova.
Ai fini della individuazione delle rimesse solutorie e/o rispristinatorie – in mancanza di contratto scritto – il limite dell’affidamento non si può individuare nello stesso massimo scoperto consentito di fatto.
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Torino, Giudice Silvia Vitrò nella sentenza n. 4671 del 20.10.2021.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Il termine è anticipato al momento dell’annotazione in conto del pagamento
Sentenza | Tribunale di Reggio Calabria, Giudice Elena Manuela Aurora Luppino | 01.09.2021 | n.1183
ONERE PROBATORIO: grava sulla parte che agisce in ripetizione di indebito
Il cliente deve allegare in maniera precisa e univoca le pattuizioni di cui lamenta la nullità
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Aureliana Di Matteo | 14.06.2021 | n.1108
INDEBITO: l’onere della prova è a carico del correntista attore
Devono essere prodotti in giudizio gli estratti conto
Sentenza | Tribunale di Bergamo , Sez III civ., Giudice Luca Verzeni | 19.07.2021 | n.1386
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