In tema di indebito bancario, qualora l’attore agisca per ottenere la restituzione delle somme illegittimamente pagate deve provare, secondo le ordinarie regole del riparto dell’onere probatorio ai sensi dell’art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della domanda, quindi la non debenza dei versamenti e l’avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la ripetizione ex art. 2033 c.c.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Civitavecchia, Giudice Giulia Sorrentino nella sentenza n. 1140 del 03.11.2021.
Nel caso esaminando, una società correntista conveniva in giudizio la banca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte in esecuzione di un rapporto di conto corrente ordinario, previa declaratoria di nullità del medesimo.
In argomento, è necessario ribadire che l’azione di ripetizione ex art. 2033 può essere esercitata solo al momento della chiusura del conto ovverosia al momento del pagamento del saldo finale, nel computo del quale risultano comprese le somme indebite. Ne consegue che le rimesse le rimesse effettuate dal correntista nel corso del rapporto non possono essere considerate quali pagamenti ai fini dell’azione di ripetizione di indebito, salvo che abbiano natura solutoria perché effettuate oltre i limiti del fido concesso o in assenza di fido.
Su tali rimesse deve essere incentrato l’onere probatorio gravante sull’attore.
D’altronde, le lacune probatorie non possono nemmeno essere colmate attraverso la richiesta di una CTU, che avrebbe una natura meramente esplorativa, in quanto sarebbe finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega.
La consulenza tecnica, invero, è finalizzata a ricostruire l’andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza, ipotesi-come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione- che ricorre solo “ quando l’accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l’ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse”.
Per le ragioni esposte, non avendo parte attrice assolto al suo onere probatorio, il Tribunale ha rigettato la domanda con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO: è onere del cliente di allegare contratti e tutti gli estratti conto
In mancanza la domanda va rigetta per omessa prova dell’esistenza di poste passive
Sentenza | Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca | 24.05.2021 | n.59
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA NON È TENUTO A PRODURRE GLI ESTRATTI DALL’INIZIO DEL RAPPORTO
E’ SEMPRE CONSENTITO ALLA PARTE CHIEDERE MENO DI QUELLO CUI HA DIRITTO
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI – 1 civ., Pres. Ferro – Rel. Dolmetta | 04.03.2021 | n.5887
RIPETIZIONE INDEBITO: ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IN MANCANZA NON È POSSIBILE RICOSTRUIRE L’INTERO RAPPORTO BANCARIO E DETERMINARE IL SALDO FINALE.
Sentenza | Tribunale di Sulmona, Giudice Angelo di Francescantonio | 09.02.2021 | n.39
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