Nei giudizi promossi dal cliente-correntista al fine di fare valere la nullità di clausole contrattuali o l’illegittimità degli addebiti, onde ottenere la ripetizione di somma richiesta dalla banca in applicazione di clausole nulle, o comunque inefficaci perché fondate su prassi illegittime, grava senza ombra di dubbio sulla parte attrice l’onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a base della domanda.
In particolare, sul correntista grava nell’onere di allegare dettagliatamente le clausole contrattuali di cui deduce la nullità e di dare specifica indicazione del modo e della misura in cui egli afferma che le diverse voci di indebito siano state illegittimamente computate dalla banca.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Cuneo, Giudice Daniela Rispoli nella sentenza n. 760 del 30.09.2021.
Nel caso di specie, era accaduto che la cliente citasse in giudizio l’istituto di credito, onde ottenere la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto, in ragione di rapporti contrattuali asseritamente nulli, contestando in particolare la legittimità della previsione ed applicazione di interessi nella misura ultra-legale, dell’anatocismo, di commissioni, oneri e spese, e lamentato la misura usuraria degli interessi applicati.
Sul punto, le regole in tema di onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. impongono, in caso di ripetizione di indebito, che l’attore fornisca la prova dell’avvenuto pagamento e dell’assenza di causa debendi, originaria o sopravvenuta.
Ne consegue che il correntista che voglia far valere il carattere indebito di alcune poste passive- quale effetto dell’applicazione di interessi usurari, anatocistici, o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, od anche dell’addebito di spese, commissioni o altri elementi di computo non dovuti, ha l’ onere di produrre il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in giudizio e gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, con applicazione del tasso legale.
Pertanto, nel denunciare la nullità delle clausole contrattuali, sul correntista grava nell’onere di allegare dettagliatamente le clausole contrattuali di cui deduce la nullità e di dare specifica indicazione del modo e della misura in cui egli afferma che le diverse voci di indebito siano state illegittimamente computate dalla banca: nell’ipotesi in cui la doglianza consti di deduzioni del tutto generiche, incorrerebbe in un vizio di allegazione.
Nel caso esaminato, tuttavia parte attrice mancava di allegare e provare i criteri di determinazione del tasso soglia concordato, l’esatto periodo di superamento dello stesso nonché l’esatta indicazione, attraverso i conteggi, delle somme che asseriva fossero state illegittimamente dalla banca.
Per tali motivi il Tribunale rigettava le domande attoree con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: ONERE DEL CORRENTISTA PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IN MANCANZA NON È POSSIBILE RICOSTRUIRE L’INTERO RAPPORTO BANCARIO E DETERMINARE IL SALDO FINALE
Sentenza | Tribunale di Sulmona, Giudice Angelo di Francescantonio | 09.02.2021 | n.39
RIPETIZIONE INDEBITO: LA MANCATA PRODUZIONE DEGLI ESTRATTI CONTO COMPORTA IL RIGETTO DELLA DOMANDA
IL CORRENTISTA DEVE PROVARE IN GIUDIZIO L’INTERA ED INTEGRALE SEQUENZA
Sentenza | Tribunale di Potenza, Giudice Amleto Pisapia | 03.12.2019 | n.996
NELLA PRIMA IPOTESI PUÒ IMPIEGARE ULTERIORI MEZZI DI PROVA VOLTI A FORNIRE INDICAZIONI CERTE E COMPLETE
Sentenza | Corte di Cassazione, I Sez. Civile, Pres. De Chiara – Rel. Falabella | 02.05.2019 | n.11543
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno