Il creditore che agisce al fine di ottenere l’adempimento del proprio credito in sede di azione di ripetizione d’indebito deve, secondo í principi comuni, tornire la prova del proprio credito.
Nel caso in cui ad agire sia il correntista per la ripetizione di indebito, lo stesso “è tenuto ella prova degli avvenuti pagamenti e delle mancanza di una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell’intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione“.
Vanno forniti estratti conto completi e con elementi certi, non basati su dati documentali altrimenti si determinerà una chiara mancanza di prova degli elementi costitutivi della domanda (onere dell’attore) che non può essere supplita a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, sfornita quindi di dati di riscontro su cui operare operazioni contabili.
Sul punto la Cassazione afferma che: “Nel caso di domanda proposta dal correntista, l’accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l’utilizzo di piove che forniscano le indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nel! ‘intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato”. (cfr.Cass. n. 11543 del 2 maggio 2015)
Questo il principio espresso dal Tribunale di Matera, Giudice Maria Cristina Pugliese, con la sentenza n. 438 del 18 maggio 2022.
Nel caso di specie accadeva che una società conveniva in giudizio la banca presso la quale intratteneva rapporti di conto corrente perché venisse accertata e dichiarata la corresponsione di interessi passivi usurari e comunque nella misura ultralegale, con la conseguente dichiarazione di non debenza delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese.
Si costituiva la banca la quale chiedeva – in via preliminare – la nullità dell’atto di citazione oltre che prescritto il credito e – nel merito – respingere la domanda perché priva di fondamento con condanna degli attori al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Il Tribunale, analizzate le istanze delle parti, ritenuta non provata e comunque infondata la domanda proposta dall’attore, la rigettava con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO: l’onere probatorio è a carico del correntista che agisce per la ripetizione
Alla carenza non può supplirsi con l’ordine di esibizione ex art. 210 cpc
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Rel. Aponte | 09.05.2022 | n.1055
INDEBITO: onere del cliente di produrre l’intera sequenza degli estratti conto
La serie ininterrotta dovrà partire dall’inizio del rapporto
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Lorenzo Lentini | 27.05.2021 | n.1484
ONERE PROVA: il cliente che agisce deve fornire la prova dei fatti a fondamento della sua pretesa
Occorre indicare le voci indebitamente computate dalla banca
Sentenza | Tribunale di Crotone, Giudice Alfonso Scibona | 22.10.2021 | n.858
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