Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell’accipiens l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato, con la sentenza n. 166 del 21.05.2019.
La vicenda ha riguardato due soggetti che, l’uno in qualità di debitore principale e l’altro in qualità di fideiussore, hanno proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo con il quale, su istanza di una banca, era stato loro intimato il pagamento della complessiva somma di € 25.421,52.
Nel merito, il correntista lamentava l’applicazione, da parte dell’Istituto di credito convenuto, di un’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione del disposto di cui all’art. 1283 c.c., con superamento del tasso soglia di cui all’art. 2 della legge 108/96.
In ragione di tanto, invocava la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società convenuta alla restituzione delle somme indebitamente versate.
Il fideiussore assumeva di aver prestato garanzia unicamente con riferimento al mutuo chirografario e non già anche per il prestito personale al medesimo mutuatario concesso e, pertanto, provvedeva al formale disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sulla fideiussione, spiegando autonoma domanda riconvenzionale, al fine di conseguire l’integrale ristoro del pregiudizio non patrimoniale patito nella vicenda per cui è causa.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la Banca convenuta, la quale contestava in fatto ed in diritto le avverse domande, evidenziando la piena legittimità del proprio operato sotto ogni profilo ex parte adversa censurato e concludendo per l’integrale rigetto di tutte le domande attoree, con il favore delle spese e competenze di causa.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale ed espletamento di una CTU contabile e di una CTU grafologica.
Il Giudice, nell’affrontare la questione, ha rappresentato che la proposizione di un’azione di accertamento negativo e di ripetizione d’indebito non comporti alcuna inversione dell’onus probandi.
In senso analogo, più in generale, il Tribunale ha evidenziato che chi allega l’assenza di causa di una annotazione contabile, deve dimostrare il proprio assunto, anche indipendentemente dal fatto che l’importo che si assume non dovuto perché pagato in forza di una clausola nulla non sia in concreto ripetibile in ragione della perdurante apertura del conto.
Pertanto, l’organo giudicante ha sottolineato che è onere di parte istante – e non già della Banca – produrre in giudizio, oltre agli estratti conto necessari per una puntuale ricostruzione delle movimentazioni effettuate sul conto, anche i contratti con le relative pattuizioni negoziali convenute.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale, condannando gli opponenti a rifondere – in favore di parte opposta – le spese e competenze di lite del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTO CORRENTE: alla mancata produzione degli estratti conto si può sopperire diversamente a seconda che il correntista sia convenuto o attore
Nella prima ipotesi può impiegare ulteriori mezzi di prova volti a fornire indicazioni certe e complete
Sentenza | Corte di Cassazione, I Sez. Civile, Pres. De Chiara – Rel. Falabella | 02.05.2019 | n.11543
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/conto-corrente-mancata-produzione-estratti-conto-sopperire-diversamente
CONTO CORRENTE: LA MANCANZA DI UN UNICO TRIMESTRE INFRANNUALE NON IMPEDISCE LA PROVA DEL CREDITO
IL SALDO FINALE PUÒ ESSERE PROVATO ANCHE SENZA TUTTI GLI ESTRATTI
Ordinanza | Cassazione civile, sez. I, Pres. De Chiara – Rel. Iofrida | 04.04.2019 | n.9526
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/conto-corrente-la-mancanza-di-un-unico-trimestre-infrannuale-non-impedisce-la-prova-del-credito
INDEBITO BANCARIO: IL CORRENTISTA È TENUTO A PROVARE GLI AVVENUTI PAGAMENTI E LA MANCANZA DI UNA VALIDA CAUSA DEBENDI
E’ ALTRESÌ ONERATO DELLA RICOSTRUZIONE DELL’INTERO ANDAMENTO DEL RAPPORTO
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, Pres. Fusillo – Rel. D’Avino | 13.03.2019 | n.1411
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/indebito-bancario-il-correntista-e-tenuto-a-provare-gli-avvenuti-pagamenti-e-la-mancanza-di-una-valida-causa-debendi
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