Il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l’inadempimento o l’inesatto adempimento del debitore, sul quale, invece, incombe l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento dell’obbligazione, ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa, pertanto, se il correntista agisce in giudizio contro la Banca, ha l’onere, innanzitutto, di produrre il contratto, e, in mancanza, la relativa domanda deve essere rigettata.
Nelle controversie aventi ad oggetto rapporti bancari qualora ad agire in giudizio sia la Banca, grava su quest’ultima l’onere di produrre in giudizio il contratto, unitamente alla documentazione contabile dall’inizio del rapporto, con la conseguenza che la ricostruzione dell’andamento del rapporto – deve essere effettuata partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile, se a credito per il cliente; nel caso in cui, invece, il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, occorre ripartire dal saldo zero; laddove, invece, sia il correntista ad agire in ripetizione o comunque per l’accertamento del dovuto, la ricostruzione dei rapporti di dare/avere va circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti conto, senza potere muovere dal saldo zero in caso di un primo estratto conto a debito per il cliente.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Benevento, Dott. Gerardo Giuliano con la sentenza n. 1317 del 05.07.2017.
Nella fattispecie in esame una società correntista conveniva in giudizio una Banca al fine di ottenere la restituzione delle somme addebitate in modo asseritamente illegittimo dall’Istituto di credito il quale, costituitosi tempestivamente in giudizio, contestava integralmente le domande di parte attrice.
Il Giudice ha ritenuto, in ossequio al criterio della ragione più liquida, di dover vagliare preliminarmente l’effettivo assolvimento dell’onere probatorio gravante sulle parti, chiarendo quale sia l’effettiva ripartizione dell’onere della prova nel caso in cui, nell’ambito di una controversia bancaria, ad agire in giudizio sia la banca ovvero il correntista.
Conformandosi all’orientamento di legittimità, espresso nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001, il giudicante ha, dunque, ribadito che grava sul creditore che agisce in giudizio l’onere di fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, nonché di allegare l’inadempimento (o l’inesatto adempimento), mentre incombe sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento dell’obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa).
Tale indirizzo interpretativo si fonda in primis sul principio della vicinanza della prova, secondo il quale il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole” ed in secundis sul principio della persistenza presuntiva del diritto in virtù del quale una volta che il creditore abbia fornito la prova dell’esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l’onere di dimostrare l’esistenza del fatto estintivo costituito dal suo esatto adempimento.
Il Tribunale ha, pertanto, sottolineato che nella controversie aventi ad oggetto rapporti bancari, l’onere probatorio è ripartito differentemente in relazione al fatto che ad agire in giudizio sia il cliente o la Banca, ed in particolare:
– nei casi in cui sia la Banca ad agire in giudizio per il recupero del credito, grava su quest’ultima l’onere di produrre in giudizio il contratto, unitamente alla documentazione contabile dall’inizio del rapporto; in tal caso dunque, la ricostruzione dell’andamento del rapporto deve essere effettuata partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile, se a credito per il cliente; nel caso in cui, invece, il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, occorre ripartire dal saldo zero;
– qualora, invece, sia il correntista ad agire in ripetizione o comunque per l’accertamento del dovuto, grava sullo stesso l’onere di produrre il contratto e la relativa movimentazione contabile, di talchè la ricostruzione dei rapporti di dare/avere andrà circoscritta al periodo in relazione al quale risultano prodotti gli estratti conto, senza la possibilità di considerare il saldo zero in caso di un primo estratto conto a debito per il cliente.
Da tali premesse deriva che l’attore-cliente dell’istituto di credito, per fornire la prova documentale della fondatezza dell’azione esperita in giudizio nei confronti della Banca, deve necessariamente produrre il contratto e la documentazione contabile, adoperandosi precedentemente all’instaurazione del giudizio al reperimento dei documenti mediante il ricorso agli strumenti predisposti al riguardo dall’ordinamento, con la conseguenza che qualora non si sia attivato prima dell’instaurazione del giudizio mediante una richiesta ex art. 119 T.U.B., non adempie all’onere probatorio di cui è gravato
In applicazione dei richiamati principi di diritto, il Tribunale sulla base del rilievo per cui la correntista, avendo prodotto unicamente gli estratti conto ma non il documento contrattuale e non essendosi attivata in via stragiudiziale per il reperimento di detta documentazione, non aveva assolto l’onere probatorio di cui era gravata ha rigettato la domanda di parte attrice condannandola, altresì, al pagamento delle spese di lite.
Per approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
L’OPPONENTE CHE PROPONE DOMANDA RICONVENZIONALE DEVE PRODURRE L’ESTRATTO CONTO DALL’INIZIO DEL RAPPORTO
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. De Chiara – Rel. Acierno | 11.01.2017 | n.500
SALDO ZERO: NON SI APPLICA SE IL CLIENTE-CONVENUTO AGISCE IN RIPETIZIONE IN VIA RICONVENZIONALE
SE IL CLIENTE NON ADEMPIE ALL’ONERE DELLA PROVA, IL RICALCOLO SI EFFETTUA DAL SALDO (NEGATIVO) DEL PRIMO ESTRATTO PRODOTTO
Sentenza | Tribunale di Nola, dott. Fabio Maffei | 02.01.2015 |
IL PRINCIPIO DELLA VICINANZA DELLA PROVA NON PUÒ INVERTIRE L’ONERE DELLA PROVA EX ART. 2697 CC
Sentenza | Tribunale di Brindisi, Giudice dott.ssa Sara Foderaro | 13.01.2014 |
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