Il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito nei confronti della banca è tenuto ad allegare in modo specifico e provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata ed ha l’obbligo di produrre i contratti e gli estratti conto ricevuti dalla banca nel corso del rapporto. L’assenza del contratto e dei relativi estratti conto, non prodotti in tutto o in parte, non consente di accertare le pattuizioni intervenute tra le parti, l’andamento del rapporto ed il rispetto degli accordi stessi.
Ai sensi dell’art 119 TUB, il cliente ha diritto ad ottenere “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni “e non può avere ad oggetto i contratti i quali si presume siano già nella disponibilità della parte, come pure non è ammissibile una generica richiesta di tutta la documentazione attinente alla durata del rapporto ma deve essere richiesta copia di atti specifici e ben determinati.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Modena, Giudice Emilia Salvatore con la sentenza n. 235 del 09.02.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata un correntista conveniva in giudizio la banca agendo per la ripetizione delle somme indebitamente addebitate a titolo di interessi ultralegali ed usurari, interessi anatocistici, e commissioni di massimo scoperto e chiedendo in via istruttoria che venisse ordinata alla banca ex art 210 cpc l’esibizione dei contratti di conto corrente e di apertura di credito già richiesti ex art 119 TUB.
Si costituiva in giudizio la Banca convenuta, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice in quanto infondate e non provate.
Il Tribunale ha rilevato preliminarmente che, secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito nei confronti della banca è tenuto ad allegare in modo specifico e provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata ed ha l’obbligo di produrre i contratti e gli estratti conto ricevuti dalla banca nel corso del rapporto, non potendosi in assenza di tale documentazione accertare le pattuizioni intervenute tra le parti, l’andamento del rapporto ed il rispetto degli accordi intercorsi.
Il Giudice ha specificato altresì che si tratta di un omissione a cui la parte attrice non può porre rimedio mediante la richiesta di esibizione ex art 210 cpc in quanto riferita a documenti di cui la parte doveva avere la disponibilità già prima dell’introduzione del giudizio richiedendoli ai sensi dell’art 119 TUB.
Il Magistrato ha infine sottolineato come la richiesta di copia ex 119 TUB, in ogni caso prodromica alla richiesta di esibizione, può avere ad oggetto esclusivamente la documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non i contratti, i quali si presume siano già nella disponibilità della parte, come pure non è ammissibile una generica richiesta di tutta la documentazione attinente alla durata del rapporto ma deve essere richiesta copia di atti specifici e ben determinati.
Sulla scorta di tali considerazioni il Tribunale ha ritenuto la domanda proposta non provata e si è dunque pronunciato per il rigetto della stessa con condanna del correntista alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ORDINE ESIBIZIONE: INACCOGLIBILE IN MANCANZA DI PREVENTIVA RICHIESTA EX ART. 119 TUB A BANCA
L’ART. 210 C.P.C. NECESSITA CHE IL CLIENTE PROVI DI AVER FATTO CIÒ CHE ERA IN SUO POTERE PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Manuela Massino | 29.11.2017 | n.5799
INDEBITO: È ONERE DEL CLIENTE PROCURARSI LA DOCUMENTAZIONE PRIMA DELL’INIZIO DEL GIUDIZIO
ORDINE DI ESIBIZIONE INAMMISSIBILE IN MANCANZA DI PREVENTIVO ESPERIMENTO DEGLI ULTERIORI RIMEDI PREVISTI DALLA LEGGE
Sentenza | Tribunale di Foggia, Dott.ssa Rosamaria Ragosta | 15.06.2017 | n.7214
ORDINE DI ESIBIZIONE: È INDISPENSABILE LA PREVENTIVA RICHIESTA EX ART. 119 T.U.B, ANTE CAUSAM
IRRILEVANTE IL PROCEDIMENTO MONITORIO PER LA CONSEGNA DEI DOCUMENTI PROPOSTA IN CORSO DI CAUSA
Sentenza | Tribunale di Agrigento, Giudice Dott.ssa Silvia Capitano | 13.03.2017 | n.456
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