Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM
L’azione di ripetizione dell’indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati nell’ambito di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, decorrente, nell’ipotesi in cui i versamenti effettuati abbiano avuto una funzione meramente ripristinatoria della provvista, non già dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta d’interessi illegittimamente addebitati, ma da quella di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Prima della chiusura del conto, non essendo il saldo passivo immediatamente esigibile, se non eccedente l’importo dell’affidamento concesso al correntista, soltanto i versamenti eseguiti in presenza di uno scoperto e volti a ricondurre il predetto saldo nei limiti del fido sono qualificabili come pagamenti, la cui effettuazione ad estinzione di un debito totalmente o parzialmente inesistente, in quanto determinato in applicazione di una clausola nulla, fa sorgere il diritto alla ripetizione, con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione.
L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene. Se, a questo punto, il tempo decorso dalle annotazioni passive integri il periodo necessario per il decorso della prescrizione, diviene onere del cliente provare il fatto modificativo, consistente nell’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quei versamenti come mero ripristino della disponibilità accordata e, dunque, possa spostare l’inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto. Ne deriva che grava sull’attore in ripetizione, al fine di poter considerare detti versamenti alla stregua di meri atti di ripristino della disponibilità – come tali, non aventi lo scopo e l’effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca e, dunque, inidonei al decorso della prescrizione – l’onere di provare l’esistenza di un affidamento.
In tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell’indebito, tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare l’andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione.
Questo il principio ripreso dal Tribunale di Napoli, GOT Avv. Vincenzo Scalzone, con la sentenza n. 5326 pubblicata il 27 luglio 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: l’eventuale prescrizione dell’azione non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie
Incide solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Fidanzia | 19.05.2020 | n.9141
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE – RIPETIZIONE INDEBITO: NON NECESSITA DEL DIES A QUO DEL DECORSO
L’ELEMENTO QUALIFICANTE È L’ALLEGAZIONE DELL’INERZIA DEL TITOLARE DEL DIRITTO
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. I civ., Pres. De Chiara – Rel. Scotti | 28.02.2020 | n.5610
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE – RIPETIZIONE INDEBITO C/C: NON NECESSITA DELL’INDICAZIONE DI SPECIFICHE RIMESSE SOLUTORIE
L’ONERE DI ALLEGAZIONE IN CAPO ALLA BANCA È SODDISFATTO CON L’AFFERMAZIONE DELL’INERZIA DEL TITOLARE DEL DIRITTO
Sentenza | Cassazione civile, Sez. Unite, Pres. Tirelli – Rel. Sambito | 13.06.2019 | n.15895
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