Provvedimento segnalato dall’Avv. Mauro Gheda – Studio Legale Bazoli e Associati di Brescia
Non può essere desunta l’esistenza di un contratto di affidamento mediante facta concludentia, dal comportamento di mera tolleranza assunto da una Banca in riferimento allo sconfinamento del correntista, atteso che tali contratti si considerano nulli per difetto di forma scritta richiesta ad substantiam in materia di contratti bancari.
L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte che la eccepisce ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l’inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte.
L’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, che lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, decorrente, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Questi i principi espressi dalla Corte d’appello di Torino, Pres. Grimaldi – Rel. Macagno con la sentenza n. 1277 del 09/06/2017.
Nella fattispecie processuale esaminata delle società correntiste – ed in particolare il legale rappresentante di una delle società attrici, tanto in proprio in quanto titolare dell’impresa appellante – convenivano in giudizio una Banca, e lamentando l’illegittimità dei tassi di interesse applicati, delle commissioni di massimo scoperto non pattuite, nonché l’illegittima capitalizzazione trimestrale in riferimento ad una serie di rapporti di conto corrente intrattenuti con l’Istituto creditizio, chiedevano la restituzione delle somme indebitamente percepite nonché la condanna della stessa creditrice al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la Banca che contestando la fondatezza, in fatto ed in diritto, delle avverse pretese ne chiedeva il rigetto e, per l’effetto, la conferma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Torino con la quale il Giudice di prime cure, in riferimento all’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore dell’Istituto creditizio, aveva ritenuto che per il periodo anteriore, a decorrere dall’apertura del conto corrente in data 23.07.1997, sino al 19.03.2002 le domande di ripetizione di indebito erano comunque prescritte, e peraltro che in richiamo all’insegnamento espresso dagli Ermellini, (Cass. SU 2.12.2010 n. 24418), affermava che, essendo pacifico che il conto fosse assistito da apertura di credito, i correntisti non avevano provato che sul conto fossero intervenuti versamenti ripristinatori e non solutori.
Avverso tale pronuncia, quindi, le correntiste promuovevano appello sulla base di una serie di articolati motivi ed in particolare sull’asserita prescrizione del credito vantato verso la Banca, a titolo di restituzione delle somme indebitamente percepite, sostenendo in particolare l’esistenza di un fido di fatto desumibile dal comportamento di tolleranza dell’istituto creditizio in riferimento allo sconfinamento del conto.
Il collegio ritenendo per ordine logico di doversi pronunciare preliminarmente sull’asserita prescrizione delle rimesse bancarie, ripercorrendo in primo luogo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in riferimento al dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale (diverso a seconda che si tratti di rimesse solutorie o ripristinatorie), ha spiegato che solo nel caso in cui le rimesse abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista, tale termine decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
La Corte, quindi in tal senso, ha ritenuto correttamente assolto l’onere probatorio gravante sulla Banca osservando che la stessa ha eccepito la prescrizione di tutte le rimesse solutiorie annotate sul conto corrente dedotto in giudizio anteriormente al decennio, individuando tanto l’oggetto dell’eccezione, quanto il dies a quo di decorrenza, contrariamente agli appellanti, che non hanno provato che, nel periodo di interesse, il conto corrente oggetto di causa fosse affidato in forza di formale contratto.
I Giudicanti, non discostandosi dall’orientamento del Giudice di prime cure, hanno osservato che i versamenti operati dalle società sul conto corrente non configurano un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, spiegando che il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del “solvens” con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'”accipiens”, dichiarando parimenti infondato il motivo di doglianza riferito in tal senso; ritenendo inoltre, pienamente provata l’eccezione di prescrizione
I Giudicanti, in riferimento, all’asserita esistenza di un cd. fido di fatto, hanno in via preliminare spiegato che la sentenza appellata, che ha accolto l’eccezione di prescrizione, laddove ha dato atto della “documentata” esistenza di un affidamento, ha fatto riferimento al contratto di apertura di credito, in considerazione della mancata prova da parte degli appellanti che nel periodo di interesse il c/c era affidato in forza di normale contratto, ragion per cui hanno ritenuto di non poter condividere la tesi sostenuta dalle correntiste, spiegando che il difetto di forma scritta rende nullo ex art. 117 TUB il contratto di affidamento con la conseguenza che le rimesse intervenute sul conto corrente devono considerarsi di natura solutoria.
Sul punto, la Corte ha chiarito, peraltro, che – pur nella consapevolezza della esistenza di precedenti che ne ipotizzano la configurabilità – non è possibile riscontrare l’esistenza di un affidamento per facta concludentia, nel comportamento di mera tolleranza della Banca dello sconfinamento del correntista atteso che la forma scritta richiesta ad substantiam per i contratti bancari, al fine della costituzione di un valido rapporto di apertura di credito, impedisce al correntista – salva l’eventuale tutela invocabile nei confronti delle condotte contrarie a buona fede alle quali si è accennato – la possibilità di vantare alcun diritto alla prosecuzione da parte della banca della prassi di tolleranza manifestata con riguardo allo sconfinamento, né tanto meno al consolidamento dell’entità dello stesso in misura rapportabile alla media del tollerato.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Corte d’Appello ha rigettato parzialmente il ricorso ritenendo necessario rimettere la causa in istruttoria ai soli fini della quantificazione del saldo del c/c in oggetto, rimettendo le spese al definito giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
INDEBITO: SE IL CLIENTE NON PROVA L’AFFIDAMENTO LE RIMESSE SI INTENDONO SOLUTORIELA PRESCRIZIONE DECENNALE DECORRE DAL SINGOLO VERSAMENTO
Sentenza | Tribunale di Bari, dott. Savino Gambatesa | 21.05.2015 | n.2353
RIPETIZIONE INDEBITO: SE IL SALDO DEL C/C PASSA DA PASSIVO AD ATTIVO, LA PRESCRIZIONE DECORRE DA SINGOLA RIMESSAIL DIRITTO ALLA RIPETIZIONE SORGE CON IL VERSAMENTO AVENTE FUNZIONE SOLUTORIASentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Emanuela Gai | 10.06.2015 | n.4188
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE FORMULATA DALLA BANCA È AMMISSIBILE ANCHE SE GENERICA
L’ISTITUTO DI CREDITO NON HA L’ONERE DI INDICARE LE SINGOLE RIMESSE PRESCRITTE
Ordinanza | Cassazione Civile, sez. sesta, Pres.Ragonesi,- Rel. Bisogni | 30.01.2017 | n.2308
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