Laddove i correntisti agiscano per l’accertamento della nullità delle condizioni praticate dalla banca, in mancanza di domanda riconvenzionale della convenuta, a mente dell’art. 2697 c.c., è onere di essi attori documentare la sussistenza delle lamentate violazioni e, quindi, in primis, di produrre il contratto di conto corrente.
Non rileva sul piano processuale l’obbligo di conservazione della documentazione previsto dall’ultimo comma dell’art. 119 TUB, considerato che quell’obbligo attiene alle singole operazioni poste in essere durante il corso del rapporto.
Questi i principi enunciati dalla Corte d’Appello di Napoli, Pres. Fusillo, Rel Notaro nella sentenza n. 4104 del 13.09.2018.
La vicenda sottoposta al Collegio ha riguardato l’impugnazione, da parte di due correntisti, di un’ordinanza emessa, ex art. 702 bis cpc, dal Tribunale di Benevento. A fondamento del gravame, gli appellanti hanno posto l’errata interpretazione data al contenuto della loro domanda dal giudice di prime cure nonché l’illegittimità della decisione impugnata in merito al riparto dell’onere della prova che doveva essere adattata al caso concreto, in virtù della violazione da parte della Banca dei doveri di buona fede e correttezza.
Costituitasi in giudizio, la Banca ha eccepito l’inammissibilità dell’appello ex artt. 342 e 348 bis cpc, chiedendone il rigetto.
Nel dirimere la controversia, il Giudice adito ha ritenuto prive di fondamento le doglianze degli appellanti. In particolare, con riferimento alla ripartizione dell’onere probatorio, il collegio ha evidenziato come ricada esclusivamente sugli attori, in assenza di domanda riconvenzionale della convenuta, l’onere non solo di provare l’esistenza del contratto di conto corrente ma, altresì, di documentare la sussistenza delle violazioni lamentate.
Tuttavia, l’Organo giudicante ha osservato che, nel caso di specie, gli appellanti, nell’ambito del primo grado di giudizio, contrariamente a quanto dedotto nei motivi di appello, non avevano chiesto l’accertamento della nullità del rapporto per assenza del contratto stipulato in forma scritta bensì delle singole clausole.
Al riguardo, è stato sottolineato che i commi 1 e 3 dell’art. 117 TUB prevedono la forma scritta ad substantiam solo per il contratto, da considerarsi, quindi nullo, nel caso in cui non venga redatto in forma scritta.
Al contrario, la mancata indicazione delle condizioni contrattuali o il rinvio agli usi in presenza di contratto scritto, come previsto dai commi 4 e 6 del medesimo articolo soprarichiamato, non sono sanzionati con la nullità dell’intero contratto.
In ogni caso, in virtù del cd. “divieto di nova” in appello, il Giudice ha ritenuto di non poter prendere in considerazione la domanda volta ad ottenere la nullità del contratto, essendo stata la stessa avanzata solo nell’ambito del secondo grado di giudizio.
Sulla base delle suesposte argomentazioni la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile il gravame, con conseguente condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO CC: IL CLIENTE DEVE AVERE LA DISPONIBILITÀ DEI CONTRATTI E DEGLI ESTRATTI PRIMA DELL’INIZIO DELLA LITE
NON SI PUÒ DISPORRE L’ORDINE ESIBIZIONE AL FINE DI SANARE IL MANCATO ASSOLVIMENTO DELL’ONERE DELLA PROVA
Sentenza | Tribunale di Crotone, Giudice Antonio Albenzio | 05.07.2018 | n.860
INDEBITO CONTO CORRENTE: ONERE DEL CLIENTE DI PRODURRE IL TESTO DEI CONTRATTI ASSERITAMENTE ILLEGITTIMI
IL DIFETTO DI ALLEGAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E CONTABILE NON PUÒ ESSERE SANATO EX ART.210 C.P.C.
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Martina Grandi | 13.03.2018 | n.458
http://www.expartecreditoris.it/?post_type=provvedimenti&p=38148&preview=true
CONTO CORRENTE: LA CONDICTIO INDEBITI RICHIEDE NECESSARIAMENTE LA PRODUZIONE DEL CONTRATTO
NESSUN RILEVANZA ALLA DICHIARAZIONE DEL CLIENTE CHE IL RAPPORTO È SORTO SENZA LA PATTUIZIONE SCRITTA
Sentenza | Tribunale di Teramo, Giudice Francesca Avancini | 15.02.2018 | n.138
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