Provvedimento segnalato dal dott. Emilio Fanelli, dello Studio Mascellaro – Fanelli
In materia di prescrizione, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia eccepirla al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un’apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.
Questo è il principio espresso dal Corte di Appello di Reggio Calabria, Pres-Rel. Crucitti con la sentenza n. 487 del 05 luglio 2024 emessa in un giudizio avente ad oggetto due rapporti di conto corrente bancari.
Nel caso di specie, un correntista aveva citato in giudizio la Banca lamentando l’illegittimità della determinazione della misura degli interessi mediante il rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, nonché l’applicazione di tassi d’interesse superiori a quello soglia e l’illegittimo addebito di somme a titolo di commissione di massimo scoperto, chiedendo di “condannare la Banca al pagamento in favore dell’attore delle somme rinvenienti dal ricalcolo dell’effettivo saldo sul conto n.ro xxxxx e n.ro xxxxx, con aggiunta degli interessi legali e rivalutazione dalla maturazione sino al soddisfo, anche a titolo di indebito arricchimento realizzato in danno dell’attore”.
Si costituiva in giudizio la banca, eccependo, in via preliminare, l’intervenuta prescrizione dell’avversa pretesa restitutoria, per non essere stata provata la natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti eseguiti dal correntista.
Il Giudice con sentenza rigettava l’eccezione di prescrizione della banca poiché non provata, condannandola alla restituzione al correntista dell’importo pari ad € 86.925,74, oltre interessi legali maturati dalla domanda al saldo.
A seguito dell’appello proposto dal correntista, l’istituto di credito proponeva appello incidentale, nel quale lamentava l’erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui aveva rigettato l’eccezione di prescrizione, atteso che i principi di diritto richiamati nella sentenza gravata valevano per i contratti di apertura in conto corrente affidati e non, viceversa, qualora il conto corrente non fosse munito da affidamento.
La Corte riteneva che infondatamente, il giudice a quo avesse rigettato l’eccezione di prescrizione proposta dalla Banca.
In contrario, andava fatta applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, secondo cui, eccepita dalla Banca la prescrizione, “l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un’apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass. Sez. U. 13 giugno 2019, n. 15895), precisando in motivazione che “il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicchè il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell’onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente”.
Sulla base di queste considerazioni, il Collegio ha rigettato l’appello principale, ha accolto il primo motivo dell’appello incidentale e,in parziale riforma dell’impugnata sentenza, ha condannato la banca alla restituzione della somma di euro 62.891,56, oltre interessi legali dalla domanda. Con compensazione delle spese legali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ONERE DI ALLEGAZIONE IN CAPO ALLA BANCA È SODDISFATTO CON L’AFFERMAZIONE DELL’INERZIA DEL TITOLARE DEL DIRITTO
Sentenza | Cassazione civile, Sez. Unite, Pres. Tirelli – Rel. Sambito | 13.06.2019 | n.15895
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno