Provvedimento segnalato dal Dott. Donato Giovenzana – Legale d’impresa
La Suprema Corte (VI sez. civ. -2, Pres. D’Ascola – Rel. Dongiacomo), con l’ordinanza n. 10673 del 5 giugno 2020, ritenuto che:
- la nozione di “consumatore”, ai sensi della Direttiva n. 93 del 2013, art. 2, lett. b), ha un carattere oggettivo e dev’essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell’ambito di attività estranee all’esercizio di una professione (v. ord. del 19/11/2015 della Corte Giustizia UE in C-74/15, punto 27);
- spetta, dunque, al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come “consumatore” ai sensi della suddetta direttiva;
- nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata;
- gli artt. 1, paragrafo 1 e 2, lett. b), della direttiva n. 93 del 2013, art. 1, paragrafo 1 e 2, lett. b), devono essere, in definitiva, interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società;
- i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere, pertanto, valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando, appunto, rilievo all’entità della partecipazione al capitale sociale nonché all’eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore,
ha escluso che gli opponenti/fideiussori – nel caso di specie – abbiano agito per scopi estranei all’attività imprenditoriale e professionale dagli stessi svolta (cfr. Cass. n. 780 del 2016, secondo cui, nel procedimento di liquidazione dei compensi di avvocato, non trovano applicazione le regole sul foro del consumatore ove la prestazione professionale sia stata resa, come nella specie, in un giudizio inerente l’attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente), per cui, non venendo nella specie in rilievo la disciplina dettata per il consumatore, ha considerato erronea la declaratoria di incompetenza territoriale fondata sull’applicazione del foro del consumatore.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
La qualifica di “consumatore” del fideiussore di una società commerciale
Vanno prese in considerazione le sue condizioni personali, come l’attività professionale e l’eventuale collegamento con quella svolta dal garantito
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI civ – 3, Pres. Frasca – Rel. Rubino | 08.05.2020 | n.8662
FIDEIUSSIONE: è consumatore il garante persona fisica che stipula il contratto per finalità non lavorative
La Cassazione supera il proprio orientamento sulla rilevanza dell’attività svolta dal debitore principale per la qualificazione della posizione del fideiussore
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI civ., Pres. Di Virgilio – Rel. Dolmetta | 16.01.2020 | n.742
LEASING: il fideiussore-socio non può invocare l’applicazione della disciplina relativa ai “contratti del consumatore”
Si applica solo se la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore
Sentenza | Tribunale di Roma, dott. Sonia Suppressa | 17.09.2019 | n.17708
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