ISSN 2385-1376
Testo massima
“L’art.51 LF sancisce che dalla data di fallimento non può essere proseguita alcuna azione esecutiva individuale sui beni del fallito. Nulla aggiunge l’art.107 LF che stabilisce solamente la facoltà per il curatore di proseguire l’azione esecutiva individuale già promossa nei confronti del fallito, ma tale facoltà non esclude l’impossibilità per il singolo creditore di proseguire o iniziare un’azione esecutiva individuale. D’altra parte l’art.2919 cc stabilisce che i diritti che possono essere fatti valere nei confronti del creditore pignorante possono essere fatti valere anche nei confronti dell’aggiudicatario. L’atto va quindi considerato inefficace ex art.44 LF”.
Così ha stabilito il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 6 giugno 2013, Giudice dott.Davide Storti, in tema di opponibilità o meno della vendita di un bene, a seguito di procedura esecutiva, avvenuta poco dopo la dichiarazione di fallimento.
Nel caso di specie, il curatore, successivamente alla dichiarazione di fallimento, agiva per far dichiarare invalida, inefficace, dunque inopponibile al fallimento, la vendita di un bene a favore di terzo, aggiudicatario, avvenuta a seguito della procedura esecutiva precedentemente azionata dal creditore particolare della fallita.
Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi in merito a tale questione, assumendo che nell’ipotesi di una procedura esecutiva mobiliare incardinata da un creditore particolare a carico del debitore successivamente dichiarato fallito, l’atto di aggiudicazione del bene avvenuto dopo la dichiarazione di fallimento deve considerarsi inefficace ex art.44 LF, ha accolto la domanda di parte attrice, dichiarando inefficace, la vendita avvenuta a seguito di procedura esecutiva e condannando il convenuto a restituite la somma di denaro ottenuta a favore della aggiudicataria.
Testo del provvedimento
TRIBUNALE DI PESARO
Nella causa civile promossa da
Curatela del fallimento Gamma
—attrice
nei confronti
Alfa
–convenuta
e
Beta
–convenuta
Visto l’art.281 sexies cpc:
preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti al termine della discussione orale;
il Giudice, dott. Davide Storti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
L’attore chiede che venga dichiarata l’invalidità, l’inefficacia e l’inopponibilità al fallimento della vendita eseguita in data 5/10/2010 nella procedura esecutiva mobiliare promossa da Alfa nei confronti della società fallita.
La Beta risulta l’aggiudicataria e quindi l’acquirente dei beni pignorati.
Va rigettata l’eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta, atteso che ai sensi dell’art. 24 LF sussiste la competenza funzionale del tribunale di Pesaro, che ha dichiarato il fallimento.
La domanda va accolta.
La società attrice è stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Pesaro del 21/09/2010, pubblicata il 28/09/2010.
La vendita è stata effettuata in data 5/10/2010.
Si applica pertanto nella specie l’art.44 LF.
Non pertinente appare la considerazione che trattasi non di vendita volontaria, ma di vendita eseguita all’interno di un processo esecutivo.
L’art. 51 LF sancisce infatti che dalla data di fallimento non può essere proseguita nessuna azione esecutiva individuale sui beni del fallito.
Nulla aggiunge l’art.107 LF che stabilisce solamente la facoltà per il curatore di proseguire l’azione esecutiva individuale già promossa nei confronti del fallito, ma tale facoltà non esclude l’impossibilità per il singolo creditore di proseguire o iniziare un’azione esecutiva individuale.
D’altra parte l’art.2919 cc stabilisce che i diritti che possono essere fatti valere nei confronti del creditore pignorante possono essere fatti valere anche nei confronti dell’aggiudicatario.
L’atto va quindi considerato inefficace ex art.44 LF.
Ad analoghe conclusioni è giunta la Suprema Corte in relazione alle espropriazioni mobiliari presso terzi, ritenendo inefficaci le assegnazioni del credito eseguiti dal giudice dell’esecuzione dopo la dichiarazione di fallimento.
Risulta inoltre irrilevante che all’epoca della vendita il creditore concesse o meno lo stato di insolvenza dell’esecutato. (vedere in questo senso Cass Civ n 1871472007).
Il danno è certamente in re ipsa, tenuto conto che la vendita è avvenuta ad un prezzo assai inferiore al valore di stima dei beni.
Non è invocabile l’art. 2920 cc, atteso che, come emerge dalle stesse conclusioni formulate dalla Beta, quest’ultima non ha mai ottenuto il possesso dei beni mobili oggetto della vendita forzata.
L’accoglimento della domanda dell’attore determina logicamente il rigetto della domanda di risarcimento danni avanzata dalla aggiudicataria, atteso che non può considerarsi illegittima la mancata consegna dei beni ed atteso che comunque l’aggiudicataria non ne avrebbe potuto lecitamente disporre in favore di terzi.
Va accolta invece la domanda subordinata spiegata dalla Beta non potendosi esserci dubbi sul suo diritto alla restituzione della somma pagata per l’aggiudicazione (il rilevante importo non è contestato), aumentata degli interessi dalla data dell’esborso al soddisfo.
Stesse considerazioni non possono invece svolgersi in relazione alla domanda di risarcimento danni, atteso che non può ravvisarsi alcuna colpa in capo ad Alfa, creditrice procedente nella procedura di espropriazione che ha portato alla vendita, né in termini di negligenza né in termini di imprudenza, tenuto conto che il fallimento veniva dichiarato pochi giorni prima della vendita ed atteso che comunque, come sopra detto, l’aggiudicataria non avrebbe potuto legittimamente disporre in favore di terzi dei beni acquistati.
I motivi della decisione e la buona fede delle parti giustificano la compensazione delle spese.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 cpc.
PQM
Il Tribunale di pesaro, definitivamente pronunciando:
dichiara inefficace nei confronti del fallimento Gamma la vendita eseguita in data 5/10/2010 nel processo esecutivo promosso da Alfa nei confronti della società in liquidazione e che vedeva come aggiudicataria la ditta Beta
condanna Alfa a restituire alla ditta Beta la somma di euro 2.746,00, oltre interessi legali dalla data dell’esborso al soddisfo;
rigetta le altre domande;
compensa le spese di lite.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Pesaro in data 6 giugno 2013
Il Giudice
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Numero Protocolo Interno : 400/2013