Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale d’impresa
Il principio di autonomia contrattuale consente che il fideiussore di uno scoperto di conto corrente bancario possa estinguere il proprio debito fideiussorio, oltre che in modo diretto (ossia mediante versamento alla banca personalmente), altresì in modo indiretto (cioè mediante accreditamento della somma sul conto del garantito, perché la banca se ne giovi). Ne consegue che, quando un terzo versi sul conto corrente del debitore, e dopo il fallimento di costui, una somma a riduzione dello scoperto (del conto stesso) per il quale esso terzo aveva prestato fideiussione, e non risulti la sussistenza di debiti verso il fallito da parte del terzo, deve ritenersi che questi abbia adempiuto il proprio debito fideiussorio, restando pertanto il relativo accreditamento sottratto alla dichiarazione di inefficacia di cui all’art. 44 legge fall. ovvero all’azione revocatoria di cui al successivo art. 67 della medesima legge.
Questo il principio espresso dal Cassazione civile, sez. VI, Pres. Di Virgilio – Rel. Pazzi, con l’ordinanza n. 13458 del 17.05.2019.
Nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dal fallimento di una società nei confronti della Banca, volta a sentir dichiarare l’inefficacia, L. fall., ex art. 44, comma 2, di un versamento effettuato, dopo la dichiarazione di fallimento, dal padre-fideiussore per conto del figlio, su un conto corrente intestato alla compagine fallita al fine di estinguere l’obbligazione fideiussoria contratta da questi in favore della stessa. Per il Tribunale, la vicenda ha trovato la sua collocazione nell’ambito dell’attività solutoria di un terzo rispetto al debito proprio del fideiussore, restando sottratta alla dichiarazione di inefficacia nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 7695/1998).
Quest’ultimo orientamento, però, non è stato ritenuto applicabile dal giudice di secondo grado, perché il versamento è stato effettuato da un soggetto diverso dal garante. Perciò ha accolto l’appello proposto dal fallimento della società. La Banca ha presentato ricorso, sulla base di un unico motivo; ha resistito con controricorso il fallimento della società;
La ratio è evidente: se la dichiarazione di fallimento provoca la cristallizzazione dei rapporti facenti capo al fallito sia dal lato attivo che dal lato passivo, sicchè nessun pagamento del fallito può avere efficacia nei confronti dei creditori così come nessun pagamento dei creditori effettuato a mani del fallito può avere effetto liberatorio per la parte obbligata, non rimane regolato dalla disciplina dell’art. 44 1. fall. il pagamento che esuli da queste finalità e sia volto invece, secondo il principio di autonomia contrattuale, a estinguere un debito verso un soggetto diverso dal fallito, seppur in maniera indiretta, vale a dire mediante accreditamento della somma sul conto del garantito dichiarato fallito perché la banca se ne giovi.
Pertanto, secondo gli Ermellini, la Corte di merito, laddove ha ritenuto che il genitore del garante, a ciò obbligatosi tramite accordo diretto con la banca, non poteva estinguere in modo legittimo il debito fideiussorio del discendente, non essendo fideiussore del rapporto di conto corrente, ha falsamente applicato alla fattispecie in esame il disposto dell’art. 44, comma 2,1. fall., limitandosi a una interpretazione prettamente letterale della giurisprudenza richiamata, di cui però non ha colto il senso; ciò non solo perché l’adempimento del terzo ex art. 1180 c. c. costituisce una modalità di adempimento dell’obbligazione del debitore equivalente all’adempimento diretto e non snatura, di per sé, l’obbligazione che intende soddisfare, ma soprattutto perché ai fini dell’applicazione dell’art. 44, comma 2, 1. fall. il pagamento di cui è chiesta la declaratoria di inefficacia deve essere indagato, quanto a titolo e causa, allo scopo di verificare se esso sia volto all’estinzione di un debito verso il fallito, e dunque violi il principio di cristallizzazione dei rapporti facenti capo al fallito, oppure intenda estinguere un debito verso un soggetto diverso, anche se in maniera indiretta, mediante accreditamento della somma sul conto del garantito dichiarato fallito.
Per tali ragioni la Corte ha accolto il ricorso proposto dalla Banca con rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, demandando di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FIDEIUSSIONE: IN CASO DI INEFFICACIA EX ART. 44 L.F. È AMMISSIBILE LA MANLEVA NEI CONFRONTI DEI FIDEIUSSORI
VI È REVIVISCENZA DELLA GARANZIA NEL CASO DI REVOCA DEI PAGAMENTI
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Edmondo Cacace | 06.06.2017 | n.1824
FIDEIUSSIONE: IN CASO DI REVOCA DEI PAGAMENTI EX ART. 67 L.F. RIVIVE LA GARANZIA PERSONALE E PUÒ ESSERE EFFICACEMENTE ESCUSSA DALLA BANCA
LA CLAUSOLA DI REVIVISCENZA NON HA NATURA VESSATORIA
Sentenza | La clausola di reviviscenza non ha natura vessatoria | 30.05.2016 | n.2952
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-in-caso-di-revoca-dei-pagamenti-ex-art-67-l-f-rivive-la-garanzia-personale-e-puo-essere-efficacemente-escussa-dalla-banca
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno