ISSN 2385-1376
Testo massima
Agli effetti dell’art. 64 lf, il carattere gratuito di un atto non deve essere valutato esclusivamente ex parte debitoris, configurandosi tale gratuità solo nel rapporto tra il fallito ed il debitore, ove manchi una causa onerosa che giustifichi la liberazione di tale soggetto, e non anche tra il fallito e il creditore, nei confronti del quale l’adempimento estingue un’obbligazione derivante da causa onerosa.
Non può qualificarsi gratuito, nei rapporti tra solvens ed accipiens, il pagamento da parte del fallito del debito di un terzo, poiché tale pagamento si risolve nell’adempimento di un’obbligazione derivante da causa onerosa e può surrogare il solvens nei diritti relativi alla posizione creditoria.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Napoli, VII Sezione, Giudice dott.ssa Francesca Reale, con la sentenza del 27 marzo 2015, n. 4608, nell’ambito di un giudizio di inefficacia ex art. 64 L.F. proposto da una curatela relativamente al pagamento di una rata di finanziamento avvenuto con addebito sul conto corrente della società fallita, finanziamento concesso da una Banca in favore di terzi soggetti.
In particolare, la società in bonis aveva intrattenuto rapporti di c/c con la Banca convenuta.
Quest’ultima aveva concesso alla società dei fidi per elasticità di cassa, garantiti da fideiussione generica e pegno su titoli di terzi soggetti.
Uno dei fidi veniva rinnovato e, successivamente alla scadenza, veniva stipulato dai predetti garanti con l’istituto di credito un contratto di mutuo fondiario a medio/lungo termine.
Le somme di cui al detto mutuo venivano erogate sul c/c dei mutuatari e poi girocontate da uno di essi sul c/c intestato alla società in bonis.
Le rate del suddetto finanziamento venivano, poi, addebitate sul conto della società poi fallita.
Ebbene, trattandosi di pagamento del debito di un terzo, la curatela ha invocato la presunzione di gratuità dei pagamenti posti in essere, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza a Sezioni Unite del 18 marzo 2010, n. 6538, chiedendone la declaratoria di inefficacia ex art. 64 lf.
Il Giudice partenopeo, in consapevole contrasto con quanto affermato dalla Suprema Corte, ha preliminarmente osservato come, agli effetti dell’art. 64 lf, il carattere gratuito di un atto non debba essere valutato solo con riferimento al debitore, configurandosi tale gratuità solo nel rapporto tra il fallito ed il debitore, ove manchi una causa onerosa che giustifichi la liberazione di tale soggetto, e non anche tra il fallito e il creditore, nei confronti del quale l’adempimento estingue un’obbligazione derivante da causa onerosa.
Il Giudice afferma dunque come non possa qualificarsi gratuito, nei rapporti tra solvens ed accipiens, il pagamento da parte del fallito del debito di un terzo, poiché tale pagamento si risolve nell’adempimento di un’obbligazione derivante da causa onerosa e può surrogare il solvens nei diritti relativi alla posizione creditoria.
Osserva, infatti, come nel caso di specie, fosse evidente la onerosità del pagamento effettuato in ragione dell’esistenza di un rapporto di garanzia tra i fideiussori e la società, data dal fatto che la somma mutuata era stata versata sul conto della società poi fallita e nulla era stato dedotto da parte della curatela relativamente alla insinuazione o meno al passivo di tali soggetti.
Alla stregua di queste considerazioni, dunque, il Tribunale di Napoli ha ritenuto la onerosità del pagamento in contestazione ed ha rigettato la domanda di inefficacia ex art. 64 lf proposta dalla curatela.
Testo del provvedimento
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