In materia di opposizione a decreto ingiuntivo per consegna documenti, qualora dopo la notifica del decreto e prima della notifica dell’atto di opposizione la Banca opponente abbia provveduto a consegnare tutti i documenti di cui al decreto ingiuntivo, avuto riguardo al limite temporale dei dieci anni cui sottostà l’obbligo di conservazione dei documenti ex art 119 TUB da parte della banca, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Maria Tuccillo, con la sentenza n. 6875 del 5 luglio 2024.
Nel caso di specie, il Giudice ha dichiarato la cessata materia del contendere dopo aver constatato che, agli atti, risultava che la Banca a seguito della notifica del decreto ingiuntivo per consegna di documenti e prima di notificare l’opposizione allo stesso, aveva già provveduto a consegnare i documenti richiesti dalla società procedente, nel rispetto del limite temporale dei dieci anni cui sottostà l’obbligo di conservazione dei documenti ex art 119 TUB.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
È UNA PRESTAZIONE IMPOSSIBILE IN RAGIONE DELL’INDISPONIBILITÀ DEI DOCUMENTI
Sentenza | Tribunale di Genova, Giudice Francesca Lippi | 07.03.2023 | n.614
LA LIMITAZIONE DEGLI ONERI DI CONSERVAZIONE E CONSEGNA CORRISPONDE AD UN PRINCIPIO GENERALE, CONFORME A BUONA FEDE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Valitutti – Rel. Campese | 29.11.2022 | n.35039
CONSEGNA DOCUMENTI: LO SMARRIMENTO CONFIGURA L’IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE
VIENE MENO L’OBBLIGAZIONE DI CONSEGNA DEI CONTRATTI DI CONTO CORRENTE EX ART. 119 TUB
Sentenza | Tribunale di Potenza, Giudice Alessia D’Alessandro | 10.12.2020 | n.979
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