E’ manifestamente infondata, in relazione agli artt.3 e 24 Costituzione, la questione di costituzionalità degli artt. 655 Cod. proc. civ. e 2884 Cod. civ., nella parte in cui, qualora sia stata sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, emesso provvisoriamente esecutivo, non consentono la CANCELLAZIONE, su istanza dell’interessato, dell’ipoteca iscritta in virtù di quel decreto prima della sua sospensione. Infatti il GIUDICE NON HA LA POTERE DI PROCEDERE IN CASO ALLA ” CANCELLAZIONE IN VIA PROVVISORIA DELL’IPOTECA GIUDIZIALE”, dovendo attendere la definizione del giudizio di opposizione, nonostante tale garanzia reale non è di fatto utilizzabile dal creditore.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 665 del codice di procedura civile (recte: art. 655 cod. proc. civ.) e dell’articolo 2884 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1995 dal Pretore di Ancona, sezione distaccata di Jesi, nel procedimento civile vertente tra GIALLO Mario e ROSSO Luigi, iscritta al n. 888 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n.53, prima serie speciale, dell’anno 1995.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nella Camera di Consiglio del 26 giugno 1996 il Giudice relatore Cesare Ruperto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il Pretore di Ancona – Sezione distaccata di Jesi, dopo aver sospeso la provvisoria esecuzione del decreto opposto, a seguito di istanza dell’opponente affinché fosse anche disposta la cancellazione dell’ipoteca iscritta in virtù di detto decreto, ha sollevato, con ordinanza emessa il 25 ottobre 1995, questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt.3 e 24 della Costituzione dell’art.665 del codice di procedura civile (recte: art. 655 cod. proc. civ.) e dell’art.2884 del codice civile, nella parte in cui non consentono di disporre detta cancellazione;
che il giudice “a quo” si duole del fatto che la normativa in questione non gli consenta di valutare la sussistenza di gravi motivi idonei a giustificare “la cancellazione in via provvisoria dell’ipoteca giudiziale”, così vulnerandosi gli evocati parametri per la disparità di trattamento tra ingiunti che ottengano la sospensione prima o dopo l’iscrizione e per l’impossibilità dell’opponente di porre rimedio agli effetti di una garanzia reale, non utilizzabile dal creditore;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, concludendo per l’infondatezza della questione, tenuto conto dell’eventualità di un rigetto dell’opposizione, dell’adeguatezza della tutela ottenibile attraverso la sospensione dell’esecuzione, nonché dell’onerosità delle operazioni d’iscrizione e cancellazione dell’ipoteca.
Considerato che questa Corte, nelle sentenza n.65 del 1996 e sentenza n.200 del 1996, ha già escluso il contrasto con gli artt.3 e 24 della Costituzione, del complessivo sistema della concessione e della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nel relativo giudizio;
che, in particolare nella sentenza n.200 del 1996, si è affermata la coerenza, con il bilanciamento degl’interessi in tale giudizio dedotti, della sospensione dell’esecutività del titolo – intesa come attitudine ad iniziare o proseguire il processo esecutivo – escludendosi viceversa la prospettata illegittimità costituzionale della non revocabilità “ex tunc” della stessa;
che tale conclusione si fonda sull’esigenza che non resti vanificata la pregressa fase monitoria, per cui “la conservazione degli atti in ipotesi già compiuti“, quale “l’iscrizione d’ipoteca“, si palesa pienamente giustificata nell’ottica di attesa dell’esito del processo senza pregiudizio per la possibilità di realizzazione di un credito già ritenuto meritevole della speciale tutela appunto prevista dall’art.642 cod. proc. civ.;
che, pertanto, la questione, anch’essa prospettata al fine di ottenere, attraverso la revoca, una definitiva rimozione degli effetti del decreto (non essendo logicamente concepibile una cancellazione “provvisoria” dell’ipoteca), va dichiarata manifestamente infondata.
Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e l’art.9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.
PQM
La Corte Costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art.655 del codice di procedura civile e dell’art.2884 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt.3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Ancona – sezione distaccata di Jesi, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1996.
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