LA MASSIMA
In riferimento all’affidato incarico diretto alla redazione e presentazione del ricorso ex art.6 Legge Fallimentare, con espresso riferimento alle tariffe da applicare ai revisori e dottori commercialisti, per le prestazioni da loro effettuate, nella proposizione della procedura fallimentare, si deve fare specifico riferimento all’attività svolta nel suo aspetto unitario che comprende tutte le fasi della pratica, dall’esame e dallo studio della situazione aziendale sino all’ammissione alla procedura.
Nel caso in cui l’assistenza del cliente abbia per oggetto soltanto l’espletamento di singole fasi della pratica gli onorari si determinano in base all’art.26 del DPR 645/1994 per cui si può agevolmente osservare che la solo predisposizione e redazione dell’istanza di fallimento, alla quale non sia seguita l’attività alla stessa propedeutica, costituisce una specifica e circoscritta fase della procedura, liquidabile ai sensi dell’art.26 della tariffa, e non già ai sensi dell’art.44.
IL CONTESTO NORMATIVO
Art.2751 BIS CODICE CIVILE (Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane)
Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:
1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile;
2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d’opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione;
3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l’ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;
4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque compartecipante, per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonché i crediti del mezzadro o del colono indicati dall’art. 2765;
5) i crediti dell’impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti;
5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti;
5-ter) i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla l. 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.
Art.26 DPR 645/1994 (Altri onorari graduali)
Per ciascuna delle specifiche prestazioni svolte per l’adempimento di incarichi, che non siano di assistenza e rappresentanza tributaria o per i quali non siano espressamente esclusi, al professionista spettano gli onorari graduali di cui alla tabella 1 che fa parte integrante del presente regolamento.
Se si tratta di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni, il valore della pratica è determinato in misura pari al valore del contratto come definito dall’art.45 o al valore del bene valutato; in ogni altro caso, se si tratta di prestazioni rese a imprese o società o enti, il valore della pratica è determinato in misura pari al valore maggiore tra il patrimonio netto e il capitale sociale, mentre, se si tratta di prestazioni rese a privati, il valore della pratica è determinato in misura pari a quella fissata per il terzo scaglione.
Art.44 DPR 645/1994 (Assistenza in procedure concorsuali)
1. Per le prestazioni svolte per l’assistenza del debitore, che non rientrino in quelle previste dall’articolo 43 e che siano effettuate nel periodo preconcorsuale oppure nel corso delle diverse procedure concorsuali, gli onorari spettanti al professionista sono determinati come segue:
a. nel caso in cui dette procedure si concludano con esito concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall’articolo 43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il 30% ed il 40% per il concordato preventivo. Per le procedure di amministrazione controllata non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applica una riduzione compresa tra il 40% ed il 50%;
b. nel caso in cui dette procedure non vengano concluse con esito concordatario o comunque favorevole, competono gli onorari stabiliti dall’articolo 43 applicando ad essi una riduzione compresa tra il 50% ed il 70%. Tale quantifi cazione non può essere inferiore a quella ottenuta con l’applicazione degli onorari graduali di cui all’articolo 26.
2. Per le prestazioni svolte per l’assistenza del debitore nella proposizione della procedura fallimentare competono gli onorari previsti dall’articolo 43 applicando una riduzione compresa tra il 60% e l’80%; tale quantificazione non può mai essere inferiore a quella ottenuta con l’applicazione degli onorari graduali di cui all’articolo 26.
3. Qualora il fallito venga assistito per la proposizione di concordato fallimentare con l’intervento di un garante, competono gli onorari di cui all’articolo 43 applicando una riduzione compresa tra il 40% e il 50%; qualora il concordato fallimentare venga proposto con l’intervento di un assuntore, competono gli onorari di cui all’articolo 43 con una riduzione compresa tra il 30% ed il 40%.
4. Le prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono da riguardarsi nel loro aspetto unitario e comprendono tutte le fasi della pratica, dall’esame e studio della situazione aziendale alla ammissione alla procedura.
5. Per esito concordatario o favorevole deve intendersi l’avvenuta omologa del concordato fallimentare o l’approvazione da parte dei creditori della proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo, oppure del decreto che dispone la amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ovvero, in generale, la conclusione positiva della procedura adottata. Eventuali circostanze successive che dovessero comportare risoluzioni o revoche delle procedure sono ininfluenti per la determinazione degli onorari relativi all’incarico già favorevolmente concluso.
6. Il succedersi di diverse procedure concorsuali comporta l’applicazione degli onorari per ciascuna di esse. Per le procedure successive a quella originaria, già ammessa con esito favorevole, sono applicabili gli onorari di cui al presente articolo con l’applicazione di un’ulteriore riduzione compresa tra il 30% ed il 50%.
7. Gli onorari previsti nel presente articolo sono in ogni caso cumulabili con quelli di altre prestazioni specificamente previste dalla presente tariffa, ma non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all’articolo 26.
8. Nel caso in cui l’assistenza del debitore abbia avuto per oggetto soltanto l’espletamento di singole fasi della pratica gli onorari si determinano in base all’articolo. 26 ovvero ad altri articoli della presente tariffa, che specificamente prevedano le prestazioni svolte.
IL CASO
Con sentenza veniva dichiarato il Fallimento della LILLA SPA.
Il Dott. ROSSO, dottore commercialista, proponeva opposizione allo stato passivo del Fallimento LILLA SPA, lamentando l’esclusione del proprio credito, in via privilegiata ex art.2751 bis cc, n.2, che vantava per l’attività da lui prestata di presentazione della domanda di fallimento della LILLA SPA.
Si costituiva il Fallimento, chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale, rigettava la proposta opposizione reputando carente la prova della natura e della entità delle prestazioni rese in relazione al corrispettivo richiesto e, ritenendo satisfattiva per la redazione e presentazione del ricorso, ex art.6 Legge Fallimentare, la somma ricevuta dal professionista nell’esercizio del precedente incarico di verifica della sussistenza dei presupposti per l’ammissione al concordato preventivo.
Avverso tale decisione il dott. ROSSO proponeva appello che veniva rigettato dalla Corte.
In particolare la Corte riteneva corretta la decisione del giudice di primo cure il quale, avuto riguardo alla mera attività di redazione e presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento da parte del dott. ROSSO, riteneva congruo l’importo allo stesso corrisposto, in l’applicazione dell’art.26 della tariffa professionale rilevando per di più, l’effettiva mancanza di riscontro documentale delle prestazioni indicate, stante l’inammissibilità dei capi di prova per testi.
Il dott. ROSSO, proponeva ricorso per cassazione lamentando violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 645 del 1994, artt.26 e 44, ritenendo che, erroneamente il Tribunale prima e la Corte del merito dopo, avevano inteso che il compenso fosse stato richiesto per lo studio della fattibilità della proposta di concordato e che all’opera prestata per la redazione e presentazione della domanda di fallimento andasse applicato l’art.26 della Tariffa.
LA DECISIONE
La Corte ha rigettato il ricorso condannando il ricorrente alle spese del giudizio.
La Corte, dopo avere indicato le prestazioni sulle cui basi il ROSSO fondava il credito vantato, ha individuato e circoscritto la prestazione resa nella “redazione e presentazione dell’istanza” Legge Fallimentare, ex art.6, e ha poi confermato la carenza probatoria delle prestazioni indicate in relazione al corrispettivo richiesto, concludendo per la conferma della decisione del Tribunale, e ritenendo cosi soddisfatto il credito del professionista, da riconoscersi ex art.26 della Tariffa.
Tali osservazioni sono state contrastate dal ricorrente nella memoria depositata, il quale rilevava che, una volta accertato che la prestazione da lui resa era consistita nella redazione e presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento in proprio, alla stessa devono essere applicati gli artt. 44 e 43 della Tariffa professionale e non già l’art.26, applicato dal Giudice del merito.
Il Collegio, nel condividere sostanzialmente la relazione depositata, ha rilevato che correttamente è stato ritenuto applicabile l’art.26 della Tariffa alla prestazione resa dal dott. ROSSO la quale era consistita nella preparazione e redazione dell’istanza di fallimento della LILLA SPA atteso che, sebbene l’art.44, comma 2, prevede la spettanza degli onorari per “le prestazioni svolte per l’assistenza del debitore nella proposizione della procedura fallimentare”, detta previsione, come esplicitamente viene indicato al comma 4, riguarda le prestazioni “nel loro aspetto unitario e comprendono tutte le fasi della pratica, dall’esame e studio della situazione aziendale all’ammissione alla procedura”, mentre il comma 8 del medesimo articolo dispone che “nel caso in cui l’assistenza del debitore abbia avuto per oggetto soltanto l’espletamento di singole fasi della pratica gli onorari si determinano in base all’art.26 ovvero ad altri articoli della presente tariffa, che specificamente prevedano le prestazioni svolte”.
E’ di palese evidenza come la predisposizione e redazione dell’istanza costituisca una specifica e circoscritta fase della procedura, che come tale, non prevista da altra specifica disposizione, è da ritenersi liquidabile alla stregua dell’art.26 della tariffa, che richiama la Tabella 1, di cui è applicabile nel caso la previsione sub II, lett. b) (“predisposizione di atti, istanze,….”).
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