ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione della sentenza l’avv. Pietro Troianiello
È ammissibile la richiesta di insinuazione tardiva al passivo da parte del creditore che, pur avendo proposto domanda tempestiva, vi abbia poi rinunciato prima del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento.
È questo il principio enunciato dal Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, giudice relatore Dott. Minio, con il decreto depositato in cancelleria il 23/01/2014.
Nel caso di specie un creditore depositava domanda tempestiva di ammissione al passivo ed in conseguenza, Il Giudice delegato, fissava udienza per l’esame della stessa.
Accadeva che, pochi giorni prima dell’udienza di verifica, la società creditrice dichiarava di voler rinunciare alla domanda di insinuazione al passivo, facendo però salvo il diritto di credito sottostante. All’udienza di verifica regolarmente tenutasi nella data stabilita, il Giudice, preso atto che le uniche domande di ammissione erano state oggetto di rinuncia da parte dei ricorrenti, dichiarava chiusa l’udienza di verifica stessa.
Al che, con istanza tardiva, il creditore depositava domanda di ammissione al passivo, reiterando le medesime richieste che aveva avanzato in sede di domanda tempestiva, chiedendo inoltre l’ammissione in via chirografaria dell’importo domandato per la rivalsa IVA. Il Giudice Delegato rigettava tale domanda sulla base del fatto che la società creditrice avesse già rinunciato al diritto di partecipare al riparto e dichiarava l’esecutività dello stato passivo.
La creditrice proponeva, avverso tale decreto di esecutività, opposizione innanzi al Tribunale, il quale la riteneva fondata e pertanto accoglieva il ricorso sostenendo che la domanda di ammissione allo stato passivo spiegata in via tardiva è da considerarsi ammissibile anche nel caso in cui chi l’abbia proposta sia lo stesso creditore che aveva agito tempestivamente e che aveva poi rinunciato prima del deposito del decreto di esecutività dello stato passivo stesso.
Il Tribunale ha confermato, inoltre, un indirizzo già consolidato secondo il quale “l’inefficacia della revoca della rinuncia alla domanda di insinuazione al passivo, costituisce un impedimento formale all’esame della stessa, e non determinando, dunque, un giudicato di merito, non è ostativa alla sua riproposizione, nella fattispecie già formulata”.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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