ISSN 2385-1376
Testo massima
La mancata opposizione scritta comporta l’approvazione delle annotazioni fatte dalla banca, solo per ciò che attiene alla consistenza contabile.
Tale approvazione non preclude la possibilità di verifica sulla validità del titolo che ha dato luogo alle annotazioni sul conto.
Per tutti i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore della normativa di cui alla L. n. 154 del 1992 e dell’art. 116 – 117 del testo unico in materia bancaria, la sostituzione automatica della clausola nulla si individua con la disposizione imperativa di calcolo degli interessi al tasso dei buoni del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, mentre per quelli conclusi antecedentemente, si passa al computo al tasso di interesse legale.
Il Tribunale di Salerno, si è pronunciato su una domanda proposta dal titolare di un conto corrente il quale, in seguito al recesso comunicato dalla banca, contestava la somma a debito, in sede di chiusura del conto, poiché tale somma era lievitata per i tassi praticati, per la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ed applicazione di commissione di massimo scoperto non concordata.
Si costituiva in giudizio la banca che contestava le ragioni della domanda, spiegando domanda riconvenzionale per la somma a debito dell’attore.
Nel corso del processo veniva espletata CTU contabile.
All’esito il Giudice, ha rigettato la domanda.
Con particolare riferimento all’individuazione dei tassi praticati il Tribunale ha dichiarato la nullità della clausola che per la determinazione degli interessi fa riferimento al cd. “uso bancario” non consentendo di individuare un riferimento oggettivo per la determinazione del tasso debitore, come peraltro stabilito dalla L. n. 154 del 1992 e dall’art. 116 – 117 del testo unico in materia bancaria.
Invero, per tutti i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore della normativa, viene individuata la sostituzione automatica della clausola nulla con la disposizione imperativa di calcolo degli interessi al tasso dei buoni del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, mentre per quelli conclusi antecedentemente, su orientamento giurisprudenziale si passa al computo al tasso di interesse legale.
Pertanto, rilevato che, per il contratto di conto corrente rileva l’epoca della conclusione dello stesso (in riferimento alla normativa che fissa il tasso soglia – D.M. 31 marzo 1997 – che opera per i contratti conclusi successivamente all’entrata in vigore); rilevato che il contratto di conto corrente ed apertura di credito è stato concluso nell’anno 2006 e con tassi di interesse convenzionalmente concordati, viene così statuito che l’applicazione dei tassi di interesse è stata modificata nel corso del rapporto, senza mai superare il tasso soglia.
In conclusione, il Giudice ha condannato il correntista al pagamento del debito residuo seguendo i principi in precedenza espressi.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice dr. Giulia Carleo in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1540/04 R.G.
Oggetto: deposito bancario
TRA
V. & V.;
ATTORE
E
BANCA;
CONVENUTA
C. srl;
INTERVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l’attore, titolare del contratto di conto corrente n.39320, alle condizione allegate in atti, con apertura di credito, presso la Banca esponeva che in data 24/11/03 gli era stato comunicato il recesso della banca in considerazione dell’andamento del conto corrente;
lamentava che il recesso era immotivato ed improvviso e contestava la somma a debito, in sede di chiusura del conto, poiché tale somma era lievitata per i tassi praticati, per la capitalizzazione trimestrale degli interessi, ed applicazione di commissione di massimo scoperto non concordata;
conveniva, pertanto la banca per ottenere la determinazione della somma dovuta e rimborso delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, parte convenuta, ritualmente citata, si costituiva e contestava le ragioni della domanda, spiegava domanda riconvenzionale per la somma a debito dell’attore. Nel corso del processo interveniva la C. srl, cessionaria del credito nei confronti dell’attore.
La causa andava per la trattazione, era espletata CTU contabile e di seguito, era assegnata, sulle conclusioni delle parti, per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che non sussiste il diritto al risarcimento del danno da parte dell’attore per recesso da parte della banca senza preavviso ed immotivato, poiché il recesso è espressamente concordato tra le parti, con apposita sottoscrizione della clausola di riferimento, ed in seguito alle modifiche delle condizione economiche ed all’andamento del rapporto, essendo peraltro, tale facoltà prevista per entrambi le parti.
Ciò posto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori da parte delle banche è stata definita con sentenza della Corte di Cassazione Unite 4/11/2004 n. 21095 che ha statuito la nullità della clausola di conto corrente contenuta nei contratti bancari con cui sono stati addebitati interessi anatocistici su base trimestrale.
Detta nullità è rilevabile d’ufficio e non trova ostacolo nella approvazione da parte del correntista degli estratti conto, poiché occorre distinguere tra la validità delle operazioni bancarie riportate nell’estratto conto, conformi per riporto contabile ai rapporti obbligatori da cui derivano, dalla legittimità delle obbligazioni e del contratto che ha dato luogo a tali operazioni, detto aspetto sostanziale può formare sempre oggetto di contestazione, oltre i limiti dell’art. 1832 c.c. In particolare, si ritiene che la mancata opposizione scritta comporti l’approvazione delle annotazioni fatte dalla banca, solo per ciò che attiene alla consistenza contabile, e non anche per la verifica sulla validità del titolo che ha dato luogo a tale annotazione.
Pertanto, l’accettazione tacita dell’estratto conto non è idonea a sanare ipotesi di nullità parziale di clausole del conto corrente.
Va, altresì, dichiarata la nullità della clausola che per la determinazione degli interessi fa riferimento al cd. “uso bancario” non consentendo di individuare un riferimento oggettivo per la determinazione del tasso debitore, come peraltro stabilito dalla L. n. 154 del 1992 e dall’art. 116 – 117 del testo unico in materia bancaria che per tutti i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore della normativa individua la sostituzione automatica della clausola nulla con la disposizione imperativa di calcolo degli interessi al tasso dei buoni del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, mentre per quelli conclusi antecedentemente, su orientamento giurisprudenziale si passa al computo al tasso di interesse legale.
Ritornando alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, l’orientamento costante è della nullità di detta clausola poiché fondata su di un uso negoziale e non normativo e dunque in violazione della norma imperativa di cui all’art 1283 c.c., con conseguente inserzione automatica della normativa inderogabile nella rideterminazione della somma dovuta.
A tale proposito, va escluso che la nullità della clausola in oggetto consenta di sostituire la stessa con la capitalizzazione annuale, non prevista nel contratto e dunque estranea a qualsiasi patto sul punto, salvo a valutare la validità anche della capitalizzazione annuale in ragione della chiusura annuale di tutte le operazioni contabili attive e passive relative al conto corrente.
Ugualmente, va dichiarata la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto la dove la stessa venga determinata e computata in aggiunta all’interesse con capitalizzazione trimestrale, rappresentando la stessa un aggravio della voce interessi non legittimo ed in violazione del divieto di anatocismo, dovendosi ritenere legittima la sola commissione di massimo scoperto computata per il mantenimento da parte della banca della somma di cui all’apertura di credito a disposizione del cliente anche in assenza di effettivo utilizzo, e non anche il computo della commisione sul fido effettivamente utilizzato.
Quanto alla questione del tasso di interesse praticato e della sua illiceità va rilevato che per il contratto di conto corrente rileva l’epoca della conclusione, in riferimento alla normativa che fissa il tasso soglia (D.M. 31 marzo 1997) che opera per i contratti conclusi successivamente all’entrata in vigore.
Pertanto, verificato che il contratto di conto corrente ed apertura di credito è stato concluso nell’anno 2006 e con tassi di interesse convenzionalmente concordati, va rilevato che l’applicazione dei tassi è stata modificata nel corso del rapporto, senza mai superare il tasso soglia.
In conclusione, ritenuto la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, ritenuto la nullità della clausola di calcolo trimestrale della c.m.s ad altre spese, ritenuta la possibilità della capitalizzazione annuale, escluse le variazioni unilaterali delle condizioni del contratto, considerato il computo degli interessi come da elaborato del CTU, ipotesi n. 1 e n. 2 della relazione depositata in data 10/09/2007, pag. 14-15-16-17, con applicazione degli interessi concordati all’inizio del rapporto, per un saldo a debito, per l’apertura di credito di 168.275,12 in favore della banca e di Euro 12.883,89 in favore dell’attore, per un residuo credito della banca di Euro 155.391.23, tanto ritenuto di dover escludere l’applicazione del tasso legale di cui ai chiarimenti del 19 /01/2010.
Le spese sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Salerno,in persona del Giudice dr.Giulia Carleo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda di V & V sas contro Banca e C. srl in p.l.r.p.t. respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea, determina la somma dovuta dall’attore in Euro 155.391,23 in favore dei convenuti, oltre interessi legali dalla domanda e sino a soddisfo, così accogliendo la domanda riconvenzionale.
b) condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 spese, Euro 1.200,00 diritti, Euro 1.300,00 onorari, oltre iva e enap come per legge e spese generali, con attribuzione al difensore antistatario di parte convenuta ed intervenuta e per ciascuno parte, e costo della CTU.
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 35/2012