Il saggio di interessi di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, e cioè alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d’applicazione.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo, con l’ordinanza n.61 del 03 gennaio 2023.
Con tale decisione gli Ermellini hanno chiarito che il tasso legale ex art.1284, comma 4, c.c. si applica a qualsiasi obbligazione pecuniaria per il periodo successivo all’avvio del processo (chiaramente avente ad oggetto il credito cui gli interessi si riferiscono).
La portata ampia della norma ha una precisa ratio che deve essere individuata in una finalità deflattiva del contenzioso, per cui non avrebbe senso limitare la sua applicazione unicamente a taluni crediti, e di conseguenza detto tasso – relativo ai cosiddetti interessi di mora commerciali – è applicabile anche all’indebito di conto corrente.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INTERESSI MAGGIORATI EX ART. 1284, CO. 4, C.C.: SEMPRE DOVUTI IN IPOTESI DOMANDA DI PAGAMENTO DEGLI INTERESSI LEGALI
PER LA LIQUIDAZIONE NON È NECESSARIA UNA SPECIFICA RICHIESTA DEL CREDITORE
Sentenza | Tribunale di Firenze, Dott. Alessandro Ghelardini | 24.01.2017 |
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