Provvedimento segnalato dall’ Avv. Daniele Magnani del Foro di Milano
Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284 c.c.) non postula necessariamente che la convenzione medesima contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto, secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto, contenuto nell’art. 1349 c.c., anche per relationem, attraverso cioè il richiamo – operato per iscritto – a criteri prestabiliti ovvero ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, che consentano la concreta determinazione del relativo saggio di interesse, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Pesaro, Giudice Maria Rosaria Pietropaolo con la sentenza n. 195 del 16 marzo 2021.
Nella vicenda in esame una cliente proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Fano che confermava il decreto ingiuntivo opposto ottenuto in suo danno dalla Banca con cui aveva in essere un rapporto per l’utilizzo di carta di credito, con il quale le si ingiungeva il pagamento di quanto a debito per l’utilizzo della predetta carta di credito ‘revolving’.
L’appellante in particolare, lamentava la nullità del contratto per carenza di forma ad substantiam delle singole clausole, per usurarietà dei tassi d’interesse ed illegittima applicazione di interessi anatocistici e ultralegali non validamente pattuiti.
Il Tribunale si è pronunciato per il rigetto del gravame rilevando che, sebbene il rapporto dedotto in giudizio fosse sorto nell’anno 1989, ragion per cui non poteva trovare applicazione la specifica disciplina introdotta disciplinata dal D.Lgs. 141/2010, per il contratto in esame risulta rispettato il requisito della forma scritta, in quanto la richiesta di emissione della carta di credito è stata formulata per iscritto, mediante sottoscrizione da parte dell’appellante della predetta richiesta, ed il contratto si è poi perfezionato mediante emissione della carta di credito da parte della banca, integrante atto di accettazione della proposta contrattuale. Nella specie, inoltre, risultava provato che il documento di sintesi – che, raccoglie le più significative condizioni contrattuali ed economiche applicate – fosse sempre regolarmente inviato alla cliente unitamente agli estratti conto mensili. La ricorrenza di tali elementi ha indotto il Giudice a ritenere il requisito della forma scritta sufficientemente integrato tanto in riferimento alla formazione dell’accordo, quanto all’indicazione degli interessi ultralegali, che sono riportati nei documenti di sintesi.
Tale ricostruzione trova positivo riscontro anche nella recente giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, Cass. civile sez. II, 29.9.2020, n.20555), secondo cui il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284 c.c.), non postula necessariamente che la convenzione medesima contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto, secondo i principi generali sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto del contratto, contenuto nell’art. 1349 c.c., anche per relationem, attraverso cioè il richiamo – operato per iscritto – a criteri prestabiliti ovvero ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente e sicuramente individuabili, che consentano la concreta determinazione del relativo saggio di interesse, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità.
Sulla base di tali rilievi, il Tribunale ha rigettato l’appello con conseguenziale integrale conferma della sentenza impugnata, condannando la cliente al pagamento delle spese di lite con l’ulteriore sanzione ex art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ART. 117 TUB NON HA EFFICACIA RETROATTIVA
Sentenza | Corte d’Appello di Bari, Rel. Colella | 03.08.2020 | n.1462
CONTRATTI BANCARI: REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA RISPETTATO SE SOTTOSCRITTO SOLO DAL CORRENTISTA
IL CONSENSO DELLA BANCA PUÒ DESUMERSI DA COMPORTAMENTI CONCLUDENTI
Ordinanza | Corte di Cassazione, sez. VI – 1 civ., Pres. Scaldaferri – Rel. Iofrida | 10.09.2019 | n.22640
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