ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Andrea Fioretti del foro di Roma
L’art. 624 c.p.c. opera non più come disposizione di settore, ma come norma quadro applicabile a tutte le opposizioni all’esecuzione, preventive o successive che siano.
La tesi della sommatoria del tasso corrispettivo a quello moratorio, che fa riferimento, in modo improprio, alla nota Cass. 350/13, non trova riscontro nella più recente ed avvertita giurisprudenza, che rileva come i due tassi assolvano a funzioni diverse e non siano mai suscettibili, né nell’ordinario svolgimento dei rapporto né nella sua fase critica, di applicazione congiunta.
Nel metodo di capitalizzazione alla francese, gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale.
Gli interessi moratori devono sottostare al tasso soglia con la maggiorazione di cui alla indagine statistica al punto 4 dei DM usura atteso che i tassi medi vengono rilevati sugli interessi corrispettivi che non tengono conto di quelli moratori che sono mediamente superiori.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Roma, Nona Sezione, Pres. Marvasi – Rel. Carlomagno, con ordinanza depositata in data 20.04.2015.
Nel caso in esame, i debitori proponevano opposizione avverso l’atto di precetto notificato dalla Banca, avente ad oggetto un credito derivante da contratto di mutuo fondiario.
Il Tribunale adito disponeva con ordinanza la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, ravvisando la sussistenza di gravi motivi sulla base di una perizia di parte prodotta dagli opponenti.
Avverso tale provvedimento, la Banca proponeva reclamo, contestando l’esistenza dei predetti gravi motivi e deducendo l’erroneità delle conclusioni della perizia.
Il Tribunale, nel disporre l’accoglimento dello spiegato reclamo, ha preliminarmente accertato l’ammissibilità dello stesso, disattendendo la relativa eccezione sollevata dai debitori che, argomentando ex art. 624 comma 2 c.p.c., rilevavano che si trattasse di provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo adottato nel giudizio di opposizione a precetto e non di sospensione del processo esecutivo.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che con la 1. 24 febbraio 2006, n. 52, il legislatore abbia inteso costruire “l’art. 624 non più come norma di settore, ma come una norma quadro applicabile a tutte le opposizioni all’esecuzione preventive o successive che siano”. Nonostante, dunque, la norma codicistica de qua continui a riferirsi al solo giudice dell’esecuzione, “si ritiene trattarsi di un mero difetto di coordinamento superabile in ragione di una interpretazione sistematica che tenga conto della manifesta natura cautelare della sospensiva concessa in sede di opposizione a precetto”.
Quanto al merito, il Tribunale ha acclarato la fondatezza del reclamo, evidenziando che la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, disposta esclusivamente sulla base della perizia di parte prodotta dai debitori, si fondasse: “1) sulla tesi secondo cui il tasso moratorio debba sommarsi al tasso dell’interesse corrispettivo, 2) sulla necessità di aggiungere al tasso convenzionale moratorio, pari al tasso soglia, il costo dell’assicurazione dell’immobile, espressamente richiesta nel contratto di mutuo e posta a carico del mutuatario, 3) sul rilievo che l’ammortamento alla francese implicherebbe un anatocismo occulto”.
Con riguardo alla tesi della sommatoria, il Tribunale ha precisato che la stessa, “che fa riferimento, in verità in modo improprio, alla nota Cass. 350/13, non trova riscontro nella, più recente ed avvertita giurisprudenza, che rileva come il tasso corrispettivo ed il tasso moratorio assolvano a funzioni diverse e non siano mai suscettibili, né nell’ordinario svolgimento dei rapporto né nella sua fase critica, di applicazione congiunta”.
Del pari infondato l’assunto secondo cui l’ammortamento alla francese comporti di per sé l’applicazione di interessi anatocistici, poiché “nel metodo di capitalizzazione alla francese, gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale”.
Del pari il Tribunale, in mancanza di una rilevazione specifica degli interessi moratori, ha ritenuto di fissare il limite con la maggiorazione di 2,1% riportata nei decreti ministrali ai meri fini statistici e tanto in considerazione che è noto che la rilevazione dei tassi medi avviene solo sugli interessi corrispettivi, che sono inferiori agli interessi moratori.
In conclusione, il Tribunale ha accolto il reclamo, revocando l’ordinanza impugnata e rigettando la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo di cui al precetto.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 435/2015