Quanto al periodo successivo, se la Banca, in ossequio al combinato disposto dell’art. 120 d.lgs. n. 385/1993 e della deliberazione del CICR 9 febbraio 2000 che all’art 2 prevede che il conteggio degli interessi creditori e debitori nelle operazioni di conto corrente debba avere la medesima periodicità, ha provveduto a dare adeguamento mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 10/04/2000, della variazione contrattuale produttiva, con effetto migliorativo per la correntista, delle capitalizzazioni trimestrali anche degli interessi attivi, dandone comunicazione al predetto, alcuna illegittimità può esserle addebitata.
La mancata produzione da parte dell’attore degli estratti conto antecedenti all’anno 2003 non permette di provare la capitalizzazione trimestrale illegittima nel periodo antecedente al 2000.
Inoltre, per i rapporti di conto corrente accesi in epoca anteriore alla legge “antiusura” n. 108 del 7 marzo 1996, in vigore dal 3/4/1997, non potendo la disposizione normativa trovare applicazione retroattiva, la riscossione degli interessi al saggio contrattuale non viola di per sè la buona fede in executivis.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Modena, Giudice Ester Russo, con la sentenza n, 2032 del 11.12.2018.
In particolare, la vicenda ha riguardato una correntista che ha convenuto in giudizio un istituto di credito chiedendo, in caso di mancata produzione del contratto cartaceo, la nullità del contratto di conto corrente, con consequenziale restituzione in suo favore di tutti gli interessi debitori, commissioni massimo scoperto e spese sostenuti nel corso dell’intero rapporto ammontanti ad euro 9.775,59. Inoltre, l’attrice ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla Banca a titolo di interessi usurari, interessi anatocistici, spese e commissioni non dovute per un importo pari ad euro 9.122.94.
La Banca, costituitasi ritualmente in giudizio, ha chiesto il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, a scioglimento della Camera di Consiglio, ha dato lettura della sentenza de qua ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.
In particolare, il Giudice ha rappresentato che i1 contratto di conto corrente è stato prodotto dall’Istituto di credito e risulta sottoscritto da parte attrice; tuttavia, le Sezioni Unite hanno affermato la piena validità dei contratti di conto corrente con la sola firma del correntista. A ciò aggiungasi che l’ultima pagina del contratto di conto corrente, debitamente sottoscritta dalla società con firma mai disconosciuta, reca la pattuizione dei tassi di interesse con esplicite previsioni percentuali.
Analogamente, i contratti di affidamento prodotti in giudizio dalla banca, riportano l’espressa pattuizione dei tassi di interesse e delle altre condizioni ivi applicate.
Quanto sopra dimostra, come sottolineato dal giudicante, che non ricorre, nel caso di specie, alcun rinvio agli usi piazza, avendo le parti espressamente pattuito i tassi di interesse, con contratti sottoscritti e non disconosciuti dalla società, che recano l’esatta indicazione delle percentuali dei tassi di interesse e delle relative commissioni.
Invero, il contratto di conto corrente di cui si discute, reca espressamente all’art. 16 la clausola, specificamente approvata per iscritto dal correntista anche ai sensi e per gli effetti di cui agli arti 1341 e 1342 c.c., che consente all’istituto di credito di modificare unilateralmente le condizioni economiche da applicarsi al rapporto ove ricorra un giustificato motivo, dandone comunicazione al correntista cui è riconosciuta la facoltà di recedere dal rapporto senza oneri di pagamento di penali.
Il Tribunale ha rappresentato che non è stato assolto da parte attrice l’onere della prova, gravante sul correntista che agisca in sede di ripetizione dell’indebito, e che impone la produzione completa degli estratti conto, né parte attrice avrebbe potuto supplire alla predetta carenza, chiedendo, come ha fatto, al Giudice, di disporre ordine di esibizione ex art. 119 TUB o art. 210 c.p.c.
Invero, parte attrice non ha prodotto alcun estratto conto antecedente all’anno 2003 e pertanto si ritiene non abbia dato alcuna prova di una capitalizzazione trimestrale illegittima nel periodo antecedente all’anno 2000.
Con riferimento, al periodo successivo, la Banca, in ossequio al combinato disposto dell’art. 120 d.lgs. n. 385/1993 e della deliberazione del CICR 9 febbraio 2000 che all’art 2 prevede che il conteggio degli interessi creditori e debitori nelle operazioni di conto corrente debba avere la medesima periodicità, ha provveduto a dare adeguamento mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 10/04/2000, della variazione contrattuale produttiva, con effetto migliorativo per la correntista, delle capitalizzazioni trimestrali anche degli interessi attivi, dandone comunicazione al predetto, come risulta dalla documentazione prodotta dalla convenuta ed in particolare dall’estratto della Gazzetta Ufficiale del 10.4.2000 e dall’estratto del conto corrente in data 31.3.00, contenente la comunicazione alla correntista della variazione contrattuale produttiva delle capitalizzazioni trimestrali anche degli interessi attivi.
Inoltre, il rapporto di conto corrente oggetto di causa risulta acceso nel 1995, dunque in epoca anteriore alla legge “antiusura” n. 108 del 7 marzo 1996, in vigore dal 3/4/1997, che come tale non potrà trovare applicazione retroattiva, come ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24675 del 19.10.2017 emessa in tema di mutuo, e la riscossione degli interessi al saggio contrattuale non violerà di per se la buona fede in executivis.
Il predetto principio risulta esteso dalla giurisprudenza di merito, anche ai rapporti di conto corrente, ricorrendo l’eadem ratio (Cfr. Tribunale di Sulmona n. 408/2017; Tribunale di Roma n. 7368/2018).
Con riferimento al conto corrente per cui si discute, pertanto, le parti hanno espressamente pattuito i tassi di interesse, le commissioni massimo scoperto ed ogni altra condizione economica da applicarsi.
Non risulta che parte attrice abbia specificatamente contestato alla banca di avere modificato in senso peggiorativo per il cliente le condizioni inizialmente stabilite.
Non risulta infine alcuna contestazione in ordine all’applicazione di commissioni massimo scoperto eventualmente superiori alle pattuizioni.
Risulta pertanto evidente, dai comportamenti concludenti di entrambe le parti, la volontà di dare esecuzione ai contratti di conto corrente e di affidamento sottoscritti, esecuzione peraltro protratta per anni (1995-2013), con godimento da parte dell’attrice dei relativi affidamenti e con regolare invio e ricezione senza contestazione, degli estratti conto oggi depositati agli atti processuali.
Sulla base delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha rigettato le domande di parte attrice con conseguente condanna alla rifusione delle spese processuali a favore della banca.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE POST 2000: VALIDA CON LA SOLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DELLA DELIBERA CICR SULLA GAZZETTA UFFICIALE
NON È NECESSARIA LA SOTTOSCRIZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, sez. prima, Pres. Santosuosso – Rel. D’Anella | 18.07.2016 | n.3012
CAPITALIZZAZIONE INTERESSI: È CONSENTITA SE PARITETICA E SE IL TASSO DI INTERESSE È PATTUITO ESPRESSAMENTE NEL CONTRATTO
L’ADDEBITO E L’ACCREDITO DEVONO AVVENIRE A TASSI E CON PERIODICITÀ CONTRATTUALMENTE STABILITI E SEMPRE NELL’AMBITO DELLO STESSO C/C
Sentenza | Tribunale di Larino, Dott.ssa Tiziana Di Nino | 01.06.2016 | n.219
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