In materia di interessi legali ai sensi dell’art 1284, comma 4, c.c., la liquidazione degli interessi “maggiorati” non è subordinata alla specifica richiesta del creditore, essendo sul punto sufficiente una mera domanda di pagamento degli interessi legali.
L’individuazione della disciplina degli interessi concretamente applicabile alla fattispecie è un’operazione di qualificazione giuridica della domanda di esclusiva pertinenza dell’autorità giudicante, da orientare secondo il parametro lex specialis derogat lex generalis.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Firenze, Dott. Alessandro Ghelardini, con la sentenza del 24.01.2017.
Nel caso di specie, una impresa creditrice conveniva il giudizio il debitore committente, onde ottenerne la condanna al pagamento della somma sostenuta per lo svolgimento di determinati lavori in suo favore.
L’impresa reclamava, oltre al pagamento del prezzo per i lavori eseguiti, l’ulteriore importo per le spese tecniche stragiudiziali, nonché, genericamente, gli interessi legali e rivalutazione ISTAT.
La sentenza in commento assume particolare rilievo in ordine al tema degli interessi legali ed, in particolare, in merito alla possibilità per il giudice di riconoscere gli interessi maggiorati previsti dell’art.1284, comma 4, c.c., in luogo di quelli al tasso standard di cui al primo comma del citato articolo, a fronte di una generica domanda di pagamento di “interessi legali”.
La citata norma del codice civile così come novellata dall’art. 17 del D.L. n. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, ha stabilito in materia di obbligazioni pecunarie, che in mancanza di una determinazione delle parti, si applica il saggio di interessi previsto per i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali, e cioè quello di cui al D.Lgs. n. 231/02 (tasso BCE maggiorato di 8 punti percentuali) con decorrenza dall’inizio del procedimento di cognizione ordinario, ovvero da quando la causa sia deferita ad arbitri.
In tal modo, il legislatore intende tutelare una determinata posizione contrattuale, correggere una prassi commerciale iniqua ovvero disincentivare le tattiche dilatorie del debitore di somme di danaro nel processo riconoscendo sull’obbligazione pecuniaria un quid pluris al fine di compensare il danno da inadempimento.
Il nuovo tasso di interesse, rappresenta quindi, per le obbligazioni pecuniarie, il parametro di riferimento per effettuare il computo degli interessi, ogniqualvolta ricorrano in fatto le condizioni di sua applicabilità e per il periodo di pendenza del processo.
Il giudice adito, proprio alla luce della recente riforma, affermato che pur in luogo di una domanda genericamente volta ad ottenere la condanna al pagamento degli interessi legali, senza altra specificazione, è il giudice tenuto ad individuare la disciplina degli interessi concretamente applicabile alla fattispecie pertanto, osservava che a fronte di una richiesta di pagamento anche degli interessi legali, senza ulteriori specificazioni, gli interessi applicabili dovevano quindi essere quelli “maggiorati” di cui al combinato disposto degli artt. 1284, comma 4, c.c. e D.Lgs. n. 231/02, calcolati a partire dalla proposizione della domanda giudiziale.
Alla luce delle ragioni suesposte, il Tribunale di Firenze accoglieva la domanda attorea e condannava il convenuto al pagamento, anche degli interessi legali al saggio previsto dall’art. 1284, comma 4, c.c..
Sul punto si segnala il seguente articolo giuridico:
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