La Banca d’Italia, pur non includendo la media degli interessi di mora nel calcolo del T.E.G.M., ne ha fatto una rilevazione separata, individuando una maggiorazione media, in caso di mora, di 2,1 punti percentuali; pertanto per individuare la soglia usuraria degli interessi di mora sarà sufficiente sommare al tasso soglia degli interessi corrispettivi il valore medio degli interessi di mora, maggiorato nella misura prevista dall’art. 2 comma 4, legge n. 108/1996.
Questa è la regola espressa dal Tribunale di Bergamo, Giudice dott.ssa Laura Giraldi, con la sentenza n. 654 del 15 aprile 2021.
La decisione in oggetto è stata assunta nell’ambito di un giudizio in cui l’attore agiva per ottenere la dichiarazione di nullità di alcune clausole inserite nel contratto di mutuo fondiario sottoscritto con la Banca, in quanto con esse erano stati pattuiti interessi usurari ed anatocistici.
Il Giudice, nel rigettare la domanda attorea, ha rilevato che il metodo di calcolo utilizzato da parte attrice per allegare e dimostrare l’usurarietà dei tassi applicati è erroneo in quanto sono stati sommati i tassi moratori a quelli corrispettivi per affermare l’usurarietà del tasso complessivamente applicato al mutuo.
Diversamente, il calcolo degli interessi moratori volto alla verifica di un eventuale sforamento del tasso soglia deve basarsi su quanto stabilito dalla dall’art. 2 comma 4, legge n. 108/1996, secondo i criteri indicati dalla Banca d’Italia, in conformità a quanto statuito in merito, da ultimo, dalla sentenza della Corte di Cassazione, S.U., n. 19597/2020, che ha precisato altresì la formula di conteggio del tasso soglia per gli interessi moratori.
È stato ribadito che questi vanno calcolati con la soglia prevista per gli interessi corrispettivi, ma il tasso va aumentato con 2,1 punti percentuali, conformemente alle istruzioni della Banca di Italia.
Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato la domanda con condanna dell’attore al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: NON È POSSIBILE CUMULARE INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI NEPPURE IN CASO DI INADEMPIMENTO
I DUE INTERESSI NON COESISTONO NELL’ATTUAZIONE DEL RAPPORTO, MA SI SUCCEDONO SOSTITUENDOSI GLI UNI AGLI ALTRI
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Arianna Lo Vasco | 26.04.2021 | n.373
TASSO SOGLIA “DI MORA” ED AUTONOMA VERIFICA. SEMPRE DOVUTI GLI INTERESSI CORRISPETTIVI “LECITI”
Sentenza | Corte di Cassazione, SS. UU. Civ., Pres. Mammone – Rel. Cirillo | 18.09.2020 | n.19597
GLI INTERESSI MORATORI SI SOSTITUISCONO E NON SÌ AGGIUNGONO A QUELLI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo | 28.12.2020 | n.23
IL MUTUATARIO DEVE COMUNQUE VERSARE GLI INTERESSI LECITAMENTE CONVENUTI
Sentenza | Corte d’Appello di Lecce – Sez. dist. Taranto, Pres. Rel. Genoviva | 18.12.2020 | n.458
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