LE MASSIME
Gli interessi moratori devono essere esclusi dal calcolo del TEG, atteso che gli stessi sono dovuti solo in seguito ad un eventuale inadempimento dell’utilizzatore e non costituiscono il corrispettivo dell’erogazione del credito ma svolgono una funzione risarcitoria collegata al mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite
La clausola del contratto di mutuo per la quale il tasso di mora è il tasso soglia usura arrotondato per difetto a favore del mutuatario, impedisce “ab origine” che la pattuizione possa violare la soglia dell’usura
Questi i principi espressi dal Tribunale di Nola, Giudice Roberta Guardasole, con l’ordinanza del 27.11.2018.
TRIBUNALE DI NOLA SECONDA SEZIONE
IL G.E.
sciolta la riserva di cui al verbale del 27.11.2018;
letto il ricorso in opposizione all’esecuzione ex art 615 comma 2 c.p.c. formulato da MUTUATARI e contestuale istanza di sospensione dell’esecuzione;
letta la comparsa di costituzione e risposta depositata dal creditore procedente BANCA;
rilevato che parte opponente assume l’inidoneità del contratto di mutuo, posto alla base della intrapresa esecuzione immobiliare, attesa l’inidoneità dello stesso a valere quale titolo esecutivo in ragione della usurarietà degli interessi pattuiti, come risultante dalla perizia di parte allegata al ricorso, avuto riguardo al presupposto della rilevanza degli interessi moratori nel computo del Taeg e del Teg;
secondo la prospettazione attorea, l’eventuale accertamento della illegittimità degli interessi contrattualmente previsti, porterebbe alla insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata nella misura in cui fosse dimostrato per effetto dell’applicazione di un saggio di interesse usurario, il debitore mutuatario avesse corrisposto all’istituto mutuante a titolo di interessi somme non dovute eccedenti l’importo delle rate scadute, tale da non rendere più giustificata la decadenza del beneficio del termine e la pretesa del mutuante di ripetere l’intero capitale erogato;
rilevato in punto di diritto che questo giudice ritiene di aderire a quel copioso indirizzo giurisprudenziale per il quale ” Gli interessi moratori devono essere esclusi dal calcolo del TEG, atteso che gli stessi sono dovuti solo in seguito ad un eventuale inadempimento dell’utilizzatore e non costituiscono il corrispettivo dell’erogazione del credito ma svolgono una funzione risarcitoria collegata al mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite” ( cfr ex plurimis Tribunale Milano sez. VI, 26/10/2018, n.10848; Tribunale Massa, 05/06/2018, n.417; Tribunale Lodi, 11/08/2016, n.578; Tribunale Modena n. 698 del 18.04.2018; Tribunale Bologna n. 20214 del 5.03.2018, Tribunale di Roma n. 22027 del 23.11.2016), così come gli stessi sono esclusi dal calcolo del TAEG ( cfr. Tribunale Brescia sez. II, 08/06/2017, n.1828; Tribunale Roma sez. IV, 22/06/2015) ;
rilevato, sempre in punto di diritto, che il supremo organo di nomofilachia ha escluso la rilevanza della c.d. usura sopravvenuta (cfr. Cass. Civ. Sez. unite n. 24675 \ 2017) “Se il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996 , non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto per espressa previsione”;
rilevato ancora che ” la clausola del contratto di mutuo per la quale il tasso di mora è il tasso soglia usura arrotondato per difetto a favore del mutuatario, impedisce “ab origine” che la pattuizione possa violare la soglia dell’usura” ( cfr Tribunale Padova 13.11.2016, tribunale di napoli n.1476 del 9.02.2018; Tribunale di Pavia n.494 del 21.03.2017; Tribunale di Napoli ordinanza n. 4.06.2014) onde la previsione della clausola di salvaguardia esclude la configurabilità di qualsivoglia profilo di illegittimità, salvo a dimostrare che nel caso concreto il tasso di interessi moratorio applicato per il singolo periodo sia diverso da quello contrattuale determinato e rimodulato nei limiti del tasso soglia dalla clausola di salvaguardia;
osservato ancora che parte opponente assume la usurarietà del tasso di interesse moratorio senza tuttavia nemmeno allegare i decreti ministeriali indicanti il tasso soglia con riferimento ai periodi specificamente individuati ( Cass. civ. 8742 \ 2001; Cass. civ. 1176 \ 2002, cfr. Cass. 12476/02, 9941/09) limitandosi ad allegare una perizia di parte contente una elaborazione di tali tassi non sorretta dalla relativa documentazione;
rilevato che nel caso di specie lo stesso consulente di parte esclude la configurabilità di qualsivoglia usura al momento della stipula del contratto ( cfr. pagina 33 lo specchietto riepilogativo ) assumendo che il tasso soglia previsto per i mutui a tasso fisso ( come quello di specie) sia del 9,45 % laddove il tasso di interessi moratorio viene fissato al 9,40% secondo la previsione di cui alla clausola art 3 del contratto di mutuo ( ovvero TEG per il trimestre vigente alla data della stipula , pari al 6,30% maggiorato della metà, ovvero 3,15% arrotondato per difetto dello 0,05 rispetto al tasso effettivo globale medio);
sempre la consulenza di parte esclude altresì l’usura sopravvenuta laddove così dispone ” fino al 13.05.2011 essendo la clausola di salvaguardia conforme al dettato normativo, il tasso di mora coincide con il tasso soglia, successivamente non si verifica usura perché il tasso di mora è sempre inferiore al tasso soglia”;
rilevato dunque, che ai fini della valutazione della usurarietà del contratto di mutuo gli interessi moratori non rientrano nel calcolo del Teg non potendosi sommare a quelli corrispettivi;
rilevato che la c.d. usura sopravvenuta, ovvero il possibile superamento del tasso soglia nel corso del rapporto non determina la nullità della clausola di pattuizione degli interessi; ritenuto pertanto che allo stato alla luce di una valutazione sommaria che caratterizza questa fase che non ricorrono gravi ragioni per sospendere l’esecuzione ; le spese seguono la soccombenza;
letti gli art. 615 e 624 c.p.c.;
PQM
- rigetta l’istanza di sospensione dell’esecuzione rubricata al RGE omissis ;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in € 2.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
- assegna alla parte che vi abbia interesse termine di giorni 90 per l’introduzione del giudizio di merito;
- provvede come da separato provvedimento sulla istanza di vendita.
Si comunichi
Nola 27.11.2018
IL GE
dott.ssa Roberta Guardasole
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