Provvedimento segnalato dall’avv. Donato Giovenzana – Legale d’impresa
La determinazione del tasso convenzionale degli interessi ultralegali può avvenire anche per relationem a condizione che la relativa pattuizione contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse.
E’ valida una clausola che preveda che gli interessi dovuti dal correntista all’azienda di credito sono determinati nella misura che l’azienda di credito porta a conoscenza del correntista con apposita comunicazione o mediante gli estratti conto … in mancanza di determinazione gli interessi sono dovuti in misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti e mezzo.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Pres. Genovese – Rel. Marulli, con l’ordinanza n.12967 del 24.05.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata un Cliente intratteneva un conto corrente con un Istituto di Credito, contro il quale avviava una controversia giurisdizionale contestando la pattuizioni di interessi ultralegali, facenti rinvio agli usi di piazza o a criteri che non ne consentivano la determinazione.
La Corte d’Appello rideterminava il saldo passivo accogliendo la domanda del Cliente correntista in ordine alla nullità dei tassi per indeterminatezza.
Avverso il provvedimento sfavorevole l’Istituto di Credito proponeva ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi.
Nel caso di specie, meritevole di attenzione era il terzo motivo che seppur rubricato come vizio motivazionale, denunciava un errore di diritto in ordine alla corretta valutazione della clausola contrattuale secondo cui «gli interessi dovuti dal correntista all’azienda di credito sono determinati nella misura che l’azienda di credito porta a conoscenza del correntista con apposita comunicazione o mediante gli estratti conto … in mancanza di determinazione gli interessi sono dovuti in misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti e mezzo».
In via preliminare, la Corte ha sottolineato che il legislatore ha previsto la forma scritta ad substantiam per gli interessi ultralegali, in caso contrario gli stessi si intendono dovuti nella misura legale.
A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto rispettato il requisito della forma scritta quandanche la determinazione del tasso convenzionale avvenga per relationem, purché la relativa pattuizione contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse.
Applicando il suddetto principio al caso di specie, la determinazione del tasso era stipulato per iscritto e pur essendo presente la relatio – tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti e mezzo – questa indicava il criterio per la determinazione del saggio ultralegale in maniera obiettiva ed individuabile.
Pertanto, la sentenza impugnata risultava erronea nell’accertamento della nullità per indeterminatezza del tasso e andava cassata.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso, rigettando i restanti e ha rinviato avanti alla Corte d’Appello.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in rivista:
DETERMINATEZZA TASSO ULTRA LEGALE: È SUFFICIENTE IL RINVIO A FONTI EXTRACONTRATTUALI SPECIFICHE E OGGETTIVE
IN CASO DI TASSO VARIABILE OCCORRE INDIVIDUARE IN MODO CERTO E UNIVOCO L’ENTITÀ DA APPLICARE PER CIASCUNA RATA IN SCADENZA
Ordinanza | Corte d’Appello di Bologna, Pres – Rel Roberto Aponte | 13.04.2018 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno