“Secondo la L. Fall., art. 55, comma 1, la sospensione del decorso degli interessi vale solo all’interno del concorso e non si estende anche ai singoli rapporti correnti tra ciascun creditore ed il fallito. Gli interessi, pertanto, continuano a maturare al di fuori del concorso e dunque nei rapporti tra il singolo creditore e debitore sottoposto a procedura concorsuale”.
“La prescrizione degli interessi maturati sui crediti chirografari ai sensi della L. Fall., art. 55, comma 1, matura anche nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale“.
“La prescrizione dei crediti da interessi maturati sui crediti chirografari, ai sensi della L. Fall., art. 55, comma 1, viene interrotta, nella procedura fallimentare, dalla domanda di insinuazione al passivo con effetto permanente per tutto il corso della procedura.
Nella diversa ipotesi di amministrazione straordinaria, sottoposta alla disciplina originaria di cui alla L. n. 95 del 1979, come avviene anche nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, l’esecutività dello stato passivo depositato dal commissario ai sensi della L. Fall., art. 209, comporta interruzione della prescrizione con effetto permanente, per tutto il corso della relativa procedura concorsuale, anche per i creditori ammessi a diretto seguito della comunicazione inviata dal commissario ai sensi della L. Fall., art. 207, comma 1″.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Dolmetta, con la sentenza n. 14527 del 9 luglio 2020.
La Suprema Corte ha accolto, con rinvio, il ricorso di una società attiva nella acquisizione e recupero di Npl (Non performing loans) – in qualità di cessionaria della banca insinuata nel passivo – e ha dettato una serie di principi ina materia di “interessi post fallimentari” e prescrizione dei crediti.
Al ritorno in bonis del fallito il creditore potrà agire per il pagamento degli interessi dalla data di apertura della procedura atteso che il deposito della domanda di ammissione comporta l’interruzione permanente della prescrizione ai sensi dell’art. 2945, 2 c.c., che estende i suoi effetti al credito per interessi, in ragione del carattere accessorio di questa seconda obbligazione.
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