Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Pavia, Giudice Antonio Codega, con la sentenza n. 500 del 5 maggio 2020.
Una mutuataria ha convenuto in giudizio un istituto di credito contestando comportamenti illeciti della banca relativi all’addebito degli interessi, sotto il profilo dell’anatocismo, per violazione del tasso soglia e per indeterminatezza delle clausole contrattuali e richiedendo la ricostruzione del rapporto a mezzo consulenza tecnica d’ufficio.
La banca convenuta si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha evidenziato che i contrasti giurisprudenziali sulla possibilità di esistenza della c.d. “usura sopravvenuta”, che dovrebbe verificarsi quando interessi che non erano usurari al momento della pattuizione superiori al tasso soglia lo divengano in corso di esecuzione del contratto sono stati risolti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017 che si fonda sulla norma di interpretazione autentica – avente efficacia retroattiva – di cui all’art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000, nella quale è stato chiarito che “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento“.
La Relazione governativa di accompagnamento del menzionato decreto legge chiariva che l’intento del legislatore è stato quello di escludere radicalmente, non soltanto la possibilità di applicare la legge n. 108 del 1996 ai contratti conclusi prima della sua entrata in vigore, ma anche l’ammissibilità dell’ipotesi di usura sopravvenuta, concernente i contratti stipulati dopo tale data. Esclusa l’applicabilità della l. 108/1196 ai casi di usura cd. sopravvenuta, dunque, il giudizio investe esclusivamente il momento della pattuizione degli interessi (quindi, il tasso soglia vigente al momento della pattuizione degli stessi).
In tal senso, è destituita di ogni fondamento la tesi che predica l’illiceità degli interessi divenuti, in executivis, ultra legali perché prescinde dalla normativa dettata dagli art. 644 c.p. e 1815 comma 2 c.c.
Il Tribunale, facendo proprie le considerazioni della Suprema Corte ha, altresì, evidenziato che non esiste, dunque, un giudizio di usurarietà che non si fondi sull’art. 644 c.p., la cui applicazione è ancorata alla interpretazione fornita dal legislatore con la legge n. 24 del 2001.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato le domande dell’attrice, condannandola altresì, al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contenuti pubblicati in Rivista:
USURA SOPRAVVENUTA: È IRRILEVANTE LO SFORAMENTO NEL CORSO DEL RAPPORTO
IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA DEVE CALCOLARSI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Adriana Cassano Cicuto | 27.09.2019 | n.8688
USURA SOPRAVVENUTA: RILEVA UNICAMENTE IL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE
VALIDI I TASSI DIVENUTI SUCCESSIVAMENTE USURAI
Sentenza | Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, Pres. Rordorf – Rel. De Chiara | 19.10.2017 | n.24675
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