Di usura può parlarsi solo in caso di superamento del tasso soglia al momento della pattuizione.
Nella rilevazione dei tassi usurari è necessario utilizzare dati tra loro effettivamente comparabili ed è preferibile l’applicazione della formula indicata dalla Banca d’Italia.
Ciò può dirsi anche alla luce della giurisprudenza che ha ribadito che in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori.
Il Giudice ha, infine, rappresentato che la giurisprudenza di legittimità richiamata va interpretata nel senso che non debbano essere sommati l’interesse moratorio con quello corrispettivo sebbene anche gli interessi di mora siano sottoposti al controllo dell’eventuale superamento del tasso usura. Peraltro, per gli interessi moratori, occorre applicare la maggiorazione del 2,1% prevista dalle Istruzioni della Banca di Italia.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Chieti, Giudice Francesco Turco, con la sentenza n. 353 del 19 settembre 2018.
La vicenda ha riguardato un mutuatario che ha convenuto in giudizio una società con cui aveva stipulato un contratto di mutuo, rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, deducendone l’usurarietà e chiedendo la restituzione di quanto corrisposto in eccedenza rispetto alla sorte capitale.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta ha resistito alla domanda.
L’organo giudicante ha, poi, rappresentato, rifacendosi al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che di usura può parlarsi solo in caso di superamento del tasso soglia al momento della pattuizione.
Il Tribunale ha ritenuto necessario utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili ed ha considerato preferibile l’applicazione della formula indicata dalla Banca d’Italia.
Ciò può dirsi anche alla luce della giurisprudenza che ha ribadito che in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori.
Il Giudice ha, infine, rappresentato che la giurisprudenza di legittimità richiamata va interpretata nel senso che non debbano essere sommati l’interesse moratorio con quello corrispettivo bensì nel senso che anche gli interessi di mora siano sottoposti al controllo dell’eventuale superamento del tasso usura. Peraltro, per gli interessi moratori, occorre applicare la maggiorazione del 2,1% prevista dalle Istruzioni della Banca di Italia.
Alla luce delle suesposte considerazioni, l’organo giudicante ha rigettato le domande attoree con conseguente condanna alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA – MUTUO: SE PATTUITO E NON APPLICATO LA MORA NON PRODUCE EFFETTI SUL TEG
LA POSSIBILE INVALIDITÀ DEGLI INTERESSI MORATORI NON DETERMINA LA GRATUITÀ DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Campobasso, Giudice Michele Dentale | 04.09.2017 | n.508
USURA MORATORI: NON SI PUÒ UTILIZZARE COME PARAMETRO IL TAEG DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
E’ PRIVO DI GIUSTIFICAZIONE LOGICA E GIURIDICA, CONFRONTARE DUE ENTITÀ NON OMOGENEE.
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Dott. Giudice Dott. Carlo Maddaloni. | 05.10.2017 | n.9977
USURA MORATORI: NON TRAVOLGE GLI INTERESSI CORRISPETTIVI FINO A DETERMINARE LA GRATUITÀ DEL MUTUO
AI FINI DELL’INCLUSIONE NEL TEGM NECESSARIA MAGGIORAZIONE MORA DI 2,1 PUNTI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Fausto Basile | 20.10.2017 | n.19858
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno