ISSN 2385-1376
Testo massima
La violazione dei doveri dell’intermediario finanziario riguardanti la fase successiva alla stipulazione del contratto di intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento contrattuale, giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norma inderogabili e sono quindi destinati ad integrare gli effetti del regolamento negoziale vigente tra le parti.
Il Tribunale di Alessandria con sentenza n. 754 del 05/11/2012, si è pronunciata in materia di contratti bancari con particolare riferimento ai contratti swap e alle modalità di conclusione degli stessi.
Il caso di specie trae origine dal finanziamento ottenuto da una società per la costruzione di un edificio, per ottenere il quale, la stessa era stata indotta, a suo dire, a stipulare un contratto di Interest Rate Swap al quale erano seguite altre conferme di contratto del tipo Swap e sunrise swap e che, l’ultimo contratto avrebbe generato una serie di addebiti tali da trovarsi inserita in Centrale Rischi, motivo che l’aveva indotto a ricorrere in giudizio.
La Banca, costituitasi in giudizio, offriva una diversa narrazione dei fatti, con particolare riferimento alla stipula dei contratti che giammai erano stati suggeriti dagli intermediari ma erano frutto di una libera determinazione dell’investitore.
Il Tribunale adito, ha rigettato la domanda.
Invero, richiamando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite (Cass. 26724/2007) ha precisato che: “la violazione dei doveri d’informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d’intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell’art. 1418, comma 1, c.c.”
Il Giudice ha così ritenuto di dover applicare detto principio anche al caso di specie sul presupposto che, se da un lato parte attrice riferiva della violazione dei doveri di comportamento dell’intermediario idonei ad influire sul consenso della controparte, dall’altro aveva omesso ogni riferimento al contratto-quadro intervenuto tra le parti nel quale risultavano più che evidenti gli artifici posti in essere dalla banca al fine di occultare l’investimento, tale da ritenere davvero arduo sostenere che il consenso fosse mancato del tutto.
Ad ogni buon conto, precisa il Giudicante, come l’attrice nel far riferimento alla “operazione bancaria, con riferimento ai contratti prodotti in atti” non osserva il discrimine tra regole di comportamento e regole di validità, tra vizi genetici e vizi funzionali espressamente richiamati nel principio di diritto sopra enunciato.
In conclusione, sostiene il Tribunale, come la violazione dei doveri dell’intermediario finanziario possono assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento contrattuale, sempre che derivino da norma inderogabili.
Testo del provvedimento
in allegato la sentenza del Tribunale di Alessandria
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 47/2012