ISSN 2385-1376
Testo massima
E’ valido il contratto di interest rate swap che non preveda la facoltà di recesso ex art. 30 TUF laddove il contratto si sia perfezionato per posta presso la sede della Banca all’esito di una trattativa specifica.
La prescrizione della forma scritta del contratto quadro relativo alle operazioni di investimento può ritenersi rispettata anche nel caso in cui difetti la sottoscrizione dell’intermediario finanziario, poiché la funzione della norma è diretta alla certezza che il cliente abbia manifestato la volontà di concludere un contratto che menzioni quanto la legge prevede in ordine agli obblighi dell’intermediario finanziario e ai diritti del cliente.
In riferimento ai contratti swap, la parte non può dolersi a posteriori dell’esito svantaggioso dei suoi effetti dopo un iniziale giovamento degli stessi stante la funzione economico-sociale di sterilizzare il rischio di variazione del tasso di interesse Euribor mediante la previsione di un tasso fisso complessivo derivante da un contratto di leasing stipulato dalla parte con un soggetto terzo.
Spetta all’attore dimostrare di non essere un operatore qualificato e la possibilità della conoscenza di tale circostanza da parte della banca.
Questi sono i principi sanciti dal Tribunale di Torino, Giudice Luca Martinat, con decisione del 20 gennaio 2016, n. 316.
Nel caso di specie, una società attiva in ambito industriale agiva in giudizio nei confronti della banca al fine di far valere la nullità e/o l’annullamento o la risoluzione dello contratto di interest rate swap con essa stipulato a mezzo posta.
Si costituiva l’istituto di credito convenuto il quale impugnava e contestava parola per parola ogni assunto attoreo, chiedendone il rigetto.
Orbene, ai fini dell’individuazione della sottoscrizione del contratto di IRS, il Tribunale riprende il principio civilistico secondo il quale un contratto con obbligazioni bilaterali si forma allorquando entrambe le parti appongono la loro sottoscrizione sul medesimo testo contrattuale sicché, in caso di stipulazione non contestuale è necessario che il proponente riceva l’accettazione della controparte, giusta il disposto di cui all’art. 1326 c.c. in forza del quale il contratto si intende concluso allorquando l’accettazione della proposta giunge nella sfera di conoscenza del proponente.
Nella fattispecie in esame, il Tribunale ha rilevato che il contratto di swap si è perfezionato nel momento della recezione da parte della Banca della conferma inviata e sottoscritta (per la prima volta) dall’attrice.
Il Giudice ha, altresì, ritenuto infondata l’eccezione di nullità del contratto per omessa indicazione del diritto di recesso stabilendo che la previsione dello stesso non è obbligatoria atteso che non si verte nell’ipotesi di una collocazione standard di uno strumento finanziario, ma di una stipulazione di un contratto studiato su misura ovverosia sulle esigenze dell’attrice aventi reciproci obblighi. Inoltre, ha rilevato la non applicabilità della normativa sul recesso ex art. 30 TUF quando l’investitore è un operatore qualificato come nel caso in disamina.
Circa la nullità del contratto privo di sottoscrizione del solo istituto di credito, il Giudice, rifacendosi ad un consolidato orientamento giurisprudenziale di merito, ha ribadito l’irrilevanza della sottoscrizione da parte della Banca (sottoscrizione comunque sussistente nella fattispecie in esame), essendo sufficiente la sola firma da parte del cliente atteso che “la funzione della norma è diretta alla certezza che il cliente abbia manifestato la volontà di concludere un contratto che menzioni quanto la legge prevede in ordine agli obblighi dell’intermediario finanziario e ai diritti del cliente” (Corte d’ Appello Venezia 28 luglio 2015; Tribunale Venezia 07 dicembre 2012; Tribunale di Milano, 13 novembre 2013, n. 14268; Corte d’Appello di Bologna 14 maggio 2015, Corte d’Appello Torino 03 aprile 2012).
Con riferimento, invece, alla causa del contratto di interest swap, alla spiegazione ex ante degli scenari probabilistici e delle conseguenze del verificarsi degli eventi, nonché del valore del derivato e degli eventuali costi impliciti, il Giudice ha chiarito che lo stesso non era stato sottoscritto a fini meramente speculativi, ma con il preciso obiettivo di sterilizzare il rischio di variazione del tasso di interesse Euribor mediante la previsione di un tasso fisso complessivo derivante da un contratto di locazione finanziaria (id est: contratto di leasing) che l’attrice aveva stipulato con un soggetto terzo. Dunque, la società attrice ha sterilizzato il rischio di variazione dei tassi derivante dal contratto di leasing tramite uno swap ad hoc stipulato con la convenuta con la quale si garantiva il pagamento complessivo di un tasso fisso predeterminato.
Invero, l’IRS è un contratto mediante il quale due controparti si obbligano a scambiarsi, in date stabilite e per un periodo di tempo prefissato, flussi di interesse calcolati applicando ad uno stesso capitale nozionale due diversi tassi di interesse. In sostanza, si tratta di uno strumento per commutare, per un periodo prefissato, la tipologia di rendimento applicato ad una passività o attività. Quindi, se i tassi di interesse fossero saliti, la società attrice avrebbe pagato interessi più elevati sulle rate periodiche del contratto di locazione finanziaria ma avrebbe ottenuto parziale ristoro attraverso il derivato e, nel caso i tassi di interesse fossero scesi, avrebbe pagato meno sulle rate periodiche del contratto di locazione finanziaria, ma avrebbe dovuto corrispondere delle somme in relazione al derivato.
L’operazione economica posta in essere con il contratto di swap e la funzione economico-sociale attribuita al medesimo contratto, pertanto, sono state chiaramente indicate nel testo contrattuale mediante un’informazione assai accurata da cui si evinceva come, in conseguenza dello swap, il cliente avrebbe pagato, per tutta la durata dello stesso, un tasso fisso predeterminato (ovvero il predetto tasso sarebbe stato corrisposto indipendentemente dall’andamento dei tassi di interesse cui erano invece agganciati i tassi variabile cui lo swap accedeva).
Ne consegue, che dopo un iniziale periodo di giovamento, l’attrice ha dovuto versare alla Banca del denaro in considerazione della diminuzione dell’Euribor: tale circostanza è una conseguenza legittima dell’aleatorietà del contratto e non può essere oggetto di doglianza della parte.
Invero, se da un lato la società attrice ha dovuto sostenere dei flussi di pagamento a favore della Banca in conseguenza dello swap (a causa del ribasso dell’Euribor), dall’altro, specularmente, le rate che doveva versare alla società di leasing diminuivano in corrispondenza sempre del diminuire dell’Euribor, in tal modo sterilizzandosi l’effetto dei flussi a favore della Banca.
Pertanto, il Tribunale non ha rilevato commissioni implicite a carico del cliente, dal momento che lo swap non aveva funzioni speculative, ma di copertura di un rischio predeterminato al fine di conseguire il pagamento da parte dell’attrice di un tasso fisso complessivo del 4,58% fra quello che avrebbe dovuto pagare alla Banca e quello che avrebbe dovuto pagare alla società di leasing, con conseguente neutralità del contratto di swap.
Quanto precede, ha escluso ogni ipotesi di errore o dolo (ai fini dell’annullamento del contratto) o di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale dell’istituto di credito anche perché si parla di commissioni implicite per circa 22.000,00, ma in alcun modo si specifica come tali commissioni implicite siano state conteggiate, rivelandosi dunque l’affermazione del consulente attoreo alla stregua di una petizione di principio sfornita non solo di prova, ma addirittura di idonea allegazione, con conseguente irrilevanza della censura attorea ed impossibilità di dare accesso ad una Ctu che, in considerazione del difetto di allegazione e prova imputabile a parte attrice, sarebbe oltre modo esplorativa e finalizzata a sopperire al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte della società attrice.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Tribunale ha rigettato le domande del cliente-investitore, condannandolo alla rifusione delle spese nei confronti dell’istituto di credito.
DERIVATI: VALIDO IL CONTRATTO ANCHE SE SOTTOSCRITTO DAL SOLO INVESTITORE
DERIVATI: CONTRATTO VALIDO ANCHE SE SOTTOSCRITTO DAL SOLO INVESTITORELA VOLONTÀ DI DAR CORSO AL CONTRATTO SODDISFA IL REQUISITO DI FORMA DI CUI ALL’ART. 23 TUF
Ordinanza, Cassazione Civile, Sezione Sesta, Pres. Di Palma Rel. Scaldaferri 07-09-2015
INTEREST RATE SWAP: LA CAUSA CONCRETA SI INDIVIDUA NELL’ALEATORIETÀ BILATERALE
È VALIDO IL NEGOZIO SE LE PARTI HANNO ACCETTANO AB ORIGINE IL RISCHIO
Sentenza, Corte di Appello di Milano, Pres. Secchi Rel. Boiti, 25-05-2015 n.2244
contratti bancari
Art. 1418 c.c., art. 1322 c.c.
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ED EFFICACI, ANCHE IN MANCANZA DELLA FIRMA DELLA BANCA
IL CLIENTE È TENUTO A DIMOSTRARE LA VIOLAZIONE DEL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA EX ART. 117 TUB
Sentenza, Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi, 11-07-2015 n.8647
contratti bancari
Art. 117, 119 T.U.B., ART. 2967 C.C
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 86/2016