ISSN 2385-1376
Testo massima
La prescrizione della forma scritta del contratto quadro relativo alle operazioni di investimento risponde non solo a esigenze di ponderazione e di certezza del rapporto, ma è soprattutto un veicolo di informazioni, in quanto finalizzata a prevenire ed eventualmente colmare deficit informativi, in funzione dell’interesse di un soggetto che l’ordinamento reputa meritevole di particolare salvaguardia per la sua posizione di contraente che necessita di peculiare tutela in ragione della asimmetria informativa che connota la sua posizione rispetto a quella dell’intermediario finanziario che del contratto quadro e autore.
La previsione di una legittimazione ex uno latere alla deduzione della nullità negoziale attua, nel processo il diritto del cliente al rispetto di un requisito di forma posto solo a suo vantaggio, così che nella conclusione del contratto quadro volto alla regolamentazione di operazioni di investimento tale prescrizione può ritenersi rispettata anche nel caso in cui difetti la sottoscrizione dell’intermediario finanziario, poiché la funzione della norma è diretta alla certezza che il cliente abbia manifestato la volontà di concludere un contratto che menzioni quanto la legge prevede in ordine agli obblighi dell’intermediario finanziario e ai diritti del cliente.
I doveri di informazione e gli adempimenti imposti all’intermediario dal TUF e dalle leggi consimili non sono fini a se stessi, ma vanno rapportati alle peculiarità del singolo caso ed all’effettivo “bisogno di assistenza” dell’investitore, in relazione all’effettiva efficienza causale delle formalità omesse in relazione alle decisioni dell’investitore.
Questi sono i principi di diritto affermati dalla Corte d’Appello di Venezia, Pres. Vittorio Rossi, con la sentenza n.1904 del 28.07.2015.
Nel caso di specie con atto di citazione notificato in data 14 novembre 2006 gli INVESTITORI convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Padova, la BANCA, per ottenere, in via principale, la pronuncia di risoluzione dell’ordine di acquisto delle obbligazioni ARGENTINA.
Tra i vari motivi della citazione vi era quello secondo cui il contratto di negoziazione stipulato con la BANCA in data 29 novembre 1993 era affetto da nullità per difetto di sottoscrizione, da parte della BANCA, dell’incarico di negoziazione.
La BANCA contestava la fondatezza delle domande avversarie.
Il Tribunale di Padova respingeva le domande degli INVESTITORI, escludendo sia la nullità dell’ordine d’acquisto, sia la nullità del contratto quadro, sulla base dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il contraente che non abbia sottoscritto il contratto può validamente perfezionarlo producendolo – come nel caso di specie era avvenuto – nel corso del giudizio, al fine di farne valere gli effetti.
Gli INVESTITORI hanno proposto appello, al quale ha resistito la BANCA.
Giova precisare che la ratio decidendi del tribunale di Padova si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale che assegna alla produzione in giudizio del contratto valore equipollente alla sottoscrizione del documento, ma il collegio ritiene che altre siano le ragioni in base alle quali la nullità dedotta in giudizio dagli appellanti debba essere esclusa.
Fa notare la C.d.A. di Venezia che la prescrizione della forma scritta del contratto quadro relativo alle operazioni di investimento risponde non solo a esigenze di ponderazione e di certezza del rapporto, ma è soprattutto un veicolo di informazioni, in quanto finalizzata a prevenire ed eventualmente colmare deficit informativi, in funzione dell’interesse di un soggetto che l’ordinamento reputa meritevole di particolare salvaguardia per la sua posizione di contraente che necessita di peculiare tutela in ragione della asimmetria informativa che connota la sua posizione rispetto a quella dell’intermediario finanziario che del contratto quadro e autore. Pertanto, basta la sottoscrizione da parte del solo INVESTITORE, a far venir meno la nullità cd. di protezione invocata dallo stesso, dato che la sottoscrizione rappresenta una garanzia a dimostrazione della ricevuta informazione.
Per questi motivi l’appello è stato respinto.
FOCUS
In breve, in ambito di operazioni di investimento, la forma scritta del contratto quadro, il cui contenuto è disciplinato ex lege a tutela dell’investitore, fa si che lo stesso sia valido anche se sottoscritto solo dall’investitore, in quanto prova del fatto che l’investitore è stato informato sull’operazione.
Per ulteriori approfondimenti si suggerisce la consultazione dei seguenti precedenti pubblicati sulla rivista:
BOND ARGENTINI: NO ALL’EQUAZIONE “INADEMPIMENTO ONERI INFORMATIVI = RESPONSABILITÀ PER INVESTIMENTO IN PERDITA”
gli obblighi informativi non vanno intesi come obblighi di “chiaroveggenza”
Sentenza Corte di Appello di Roma, Pres. Rel. Edoardo Cofano 19-03-2015
BOND ARGENTINI: LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI COMPORTAMENTO DA PARTE DELLA BANCA NON DETERMINA LA NULLITÀ DELL’ORDINE DI INVESTIMENTO!
l’ordine di investimento è atto unilaterale esecutivo del mandato e non può essere mai risolto.
Sentenza, Tribunale di Bari, Pres. Lucafò, Est. Cassano 02-12-2013
BOND ARGENTINI: ECCO LE REGOLE DELLA INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
prima del dovere dell’intermediario di informare, vi è il dovere del cliente di informarsi
Sentenza, Tribunale Milano dott.ssa Silvia Brat 15-04-2013 n.517
Testo del provvedimento
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