In tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Parma, Giudice Elena Pisto, con l’ordinanza del 25.06.2019.
La vicenda ha riguardato dei soggetti che convenivano in giudizio una banca chiedendo la condanna della stessa al risarcimento del danno patito a causa della condotta omissiva dell’istituto di credito che non aveva acquisito il loro consenso prima di eseguire ordini di investimento in mercati non regolamentati, giusta quanto previsto dall’art. 46 del Regolamento CONSOB n. 16190/2007; essi chiedevano, inoltre, la declaratoria di nullità del contratto in quanto privo della sottoscrizione dell’intermediario.
Ritualmente costituitasi, la banca rilevava la manifesta infondatezza dell’azione esperita dai ricorrenti, “posto che la documentazione perfezionata tra le parti attesta l’esistenza del consenso, prestato dai Clienti, ad operare anche al di fuori dei mercati regolamentati”.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha rilevato che dai documenti prodotti in atti risulta che i ricorrenti avevano espressamente sottoscritto il contratto “per la negoziazione per conto proprio, l’esecuzione di ordini riguardanti strumenti finanziari, la ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari” ove all’art. 4, terzo comma, si legge che “il cliente consente fin da ora circa la possibilità che gli ordini possano essere eseguiti fuori di un mercato regolamentato e da un sistema multilaterale di negoziazione”.
Il Giudicante ha, altresì, evidenziato che siffatta modalità di prestazione del consenso è conforme alle disposizioni del regolamento CONSOB n. 16190/2007, il cui art. 46, 2° comma, lettera b), testualmente prevede che “[gli intermediari] ottengono il consenso preliminare esplicito del cliente prima di procedere all’esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. Tale consenso può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni”.
Il Tribunale ha, poi, sottolineato l’infondatezza dell’eccezione di nullità sollevata dai ricorrenti per difetto di forma richiamando il principio espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. 898/2018) secondo cui è irrilevante la sottoscrizione del delegato della banca sul contratto, quando questo è stato regolarmente firmato dal cliente, una copia gli è stata consegnata, ed ha avuto esecuzione, con conseguente validità dei contratti così detti “mono-firma”.
Invero, in tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Nel caso di specie si evidenziava che vi era la prova anche dell’avvenuta consegna del contratto ai clienti e pertanto le pretese azionate sono da considerarsi prive di pregio.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato il ricorso condannando i ricorrenti alla refusione delle spese di lite in favore dell’istituto di credito convenuto.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
BANCHE: LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA NEI CONTRATTI “MONOFIRMA” È VALIDA ANCHE CON LA SOLA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE
NON OCCORRE QUELLA DELL’INTERMEDIARIO, IL CUI CONSENSO PUÒ BEN DESUMERSI DA COMPORTAMENTI CONCLUDENTI
Ordinanza | Cassazione Civile, Sez. VI, Pres. Di Virgilio – Rel. Mercolino | 29.03.2019 | n.8870
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/banche-la-clausola-compromissoria-nei-contratti-monofirma-e-valida-anche-con-la-sola-sottoscrizione-del-cliente
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA: l’omessa sottoscrizione del contratto da parte della banca non è causa di nullità
Il suo consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, III sez. civile, Presidente Rel. Aponte | 18.03.2019 | n.304
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/intermediazione-finanziaria-lomessa-sottoscrizione-del-contratto-da-parte-della-banca-non-e-causa-di-nullita
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ANCHE CON L’APPOSIZIONE DELLA SOLA FIRMA DEL CLIENTE
SI APPLICA LO STESSO PRINCIPIO SANCITO PER I CONTRATTI DI INTERMEDIAZIONE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Clelia Buonocore | 22.08.2019 | n.16602
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratti-bancari-validi-anche-con-lapposizione-della-sola-firma-del-cliente
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