Laddove si contesti l’omessa/periodica informativa successiva all’acquisto di un titolo, sia pure nei limiti di esigibilità secondo buona fede e correttezza, è onere del cliente dimostrare se e quando una tempestiva informazione, da parte dell’istituto di credito in quanto intermediario finanziario, gli avrebbe consentito di prevenire o ridurre il danno ed in che termini.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Avellino, Giudice Aureliana Di Matteo, con la sentenza n. 6 del 3 gennaio 2020.
Due azionisti hanno convenuto in giudizio la Banca, deducendo il mancato rimborso del capitale relativo all’acquisto di alcune azioni, chiedendo di dichiarare la responsabilità precontrattuale della Banca “quale intermediaria finanziaria della negoziazione dei titoli” per violazione delle numerose norme esistenti in materia d’intermediazione finanziaria e codicistica.
In materia di servizi di investimento mobiliare, il Giudice, uniformandosi ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che l’intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell’emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell’investimento. È stato inoltre precisato che la disciplina dettata dall’art. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998 e dagli artt. 26 e 28 del reg. Consob n. 11522 del 1998 impone all’intermediario di attivarsi per ottenere una conoscenza preventiva adeguata del prodotto finanziario, alla luce di tutti i dati disponibili che ne possano influenzare la valutazione effettiva della rischiosità, e quindi assicurare un’informazione adeguata all’investitore sulle caratteristiche del prodotto.
La responsabilità dell’intermediario non è esclusa dalla sottoscrizione, da parte del cliente, della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un’autorizzazione scritta all’investimento, quando sia apposta su un modulo “standard” senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l’effettiva presa d’atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione.
Tuttavia, l’Organo giudicante ha ritenuto che debba essere provato – anche solo in maniera presuntiva – il nesso di causalità tra l’asserito inadempimento ed il danno così come allegato (pari all’intero controvalore dei titoli acquistati). Se, infatti, è indubbio che spetti all’intermediario provare di aver adeguatamente adempiuto agli obblighi di informazione, è parimenti indubbio che, laddove si contesti l’omessa/periodica informativa successiva all’acquisto del titolo, sia pure nei limiti di esigibilità secondo buona fede e correttezza, è onere del cliente dimostrare se e quando una tempestiva informazione gli avrebbe consentito di prevenire o ridurre il danno ed in che termini
Nel caso di specie, invece, non è stata provata alcuna sollecitazione all’investimento sia stata effettuata dall’intermediario.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA: l’obbligo di informazione va adempiuto “più puntualmente” se l’investimento è molto rischioso
Ciò al fine di verificare la conoscenza effettiva delle variabili di rischio
Sentenza | Cass. Civile, Sez. I, Pres. De Chiara – Rel. Caiazzo | 05.02.2019 | n.3335
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA: L’AVVERTIMENTO DELL’INADEGUATEZZA DELL’OPERAZIONE PROVA LA DILIGENZA DELLA BANCA
LA SPECIFICA SOTTOSCRIZIONE DELL’AVVISO PROVA L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI
Sentenza | Corte d Appello dell’Aquila, Pres. Fabrizio – Rel. Crimini | 14.02.2017 | n.209
INVESTIMENTI FINANZIARI: È INTERESSE DELL’INVESTITORE INDICARE LA PROPRIA ESPERIENZA IN MATERIA
IL RIFIUTO LIBERA L’INTERMEDIARIO DALLA RESPONSABILITÀ CIRCA L’OBBLIGO DI INFORMAZIONE
Sentenza | Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola | 18.02.2017 |
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