In tema di intermediazione finanziaria, il riparto dell’onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall’investitore impone innanzitutto allo stesso investitore di allegare l’inadempimento delle obbligazioni da parte dell’intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l’inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l’intermediario deve provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta.
Questo il principio ripreso dal Tribunale di Chieti, Giudice Diana Genovese, con la sentenza n. 6 del 15 gennaio 2020.
La controversia in esame verte fra un cliente ed una banca. Il primo ha chiesto la condanna per l’istituto di credito, per effetto della perdita economica degli strumenti finanziari sottoscritti. Infatti l’uomo ha investito 400mila euro (perdendone 38mila), lamentando di non essere stato informato dalla dipendente della banca dei rischi derivanti dall’investimento e che lo stesso si è rivelato con un livello di rischio alto e non coerente con il profilo finanziario ed esperienza dell’attore.
Si è costituita in giudizio l’istituto di credito chiedendo il rigetto della domanda avversaria. La banca ha esposto che il cliente ha richiesto espressamente di poter effettuare investimenti che prospettassero rendimenti alti e di essere stato edotto sui rischi, tanto che la dipendente ha rappresentato che gli investimenti non avevano alcuna garanzia di rendimento di restituzione del capitale versato.
Preliminarmente, il Giudice ha inquadrato giuridicamente la controversia, specificando che l’art. 21, lett. a) e b) TUF obbliga le banche che svolgono servizi di investimento nei confronti del pubblico a comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati (lett. a) e ad acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati (lett. b). L’art. 23, co. 6, D.lgs. 58/1998 pone a carico dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di intermediazione mobiliare l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. Tuttavia, spetta all’investitore provare il nesso di causalità fra l’inadempimento della banca e il danno da lui subito.
Una circostanza che, nel caso di specie, non si è verificata. In primis, anche secondo quanto accertato dalla consulenza tecnica d’ufficio, le informazioni fornite (attraverso i prospetti di sottoscrizione e le modalità di raccolta del consenso da parte dell’istituto di credito) sono state adeguate e rappresentate nei “prospetti di raccomandazione”, non solo in senso oggettivo ma anche e soprattutto sotto il profilo del rispetto sostanziale della normativa all’epoca vigente (MIFID). Di contro, in nessun atto difensivo è allegato – né tantomeno dimostrato – che la Banca abbia fornito informazioni diverse da quelle contenute nei suddetti prospetti di raccomandazione ed effettivamente rese all’attore.
A fronte di una negoziazione, ritenuta adeguata, il cliente non avrebbe potuto limitarsi ad allegare alcuni profili di inadempimento della banca, ma avrebbe dovuto fornire la dimostrazione che, ancorché avvisato della rischiosità di un investimento peraltro in linea con gli investimenti da essa eseguiti, avrebbe omesso di procedere all’operazione di investimento.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA: È SUFFICIENTE LA SOLA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE DEI CONTRATTI
Il consenso dell’intermediario ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti
Ordinanza | Tribunale di Parma, Giudice Elena Pisto | 25.06.2019
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA: L’OMESSA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA BANCA NON È CAUSA DI NULLITÀ
Il suo consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, III sez. civile, Presidente Rel. Aponte | 18.03.2019 | n.304
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA: L’OBBLIGO DI INFORMAZIONE VA ADEMPIUTO “PIÙ PUNTUALMENTE” SE L’INVESTIMENTO È MOLTO RISCHIOSO
Ciò al fine di verificare la conoscenza effettiva delle variabili di rischio
Sentenza | Cass. Civile, Sez. I, Pres. De Chiara – Rel. Caiazzo | 05.02.2019 | n.3335
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