ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di intermediazione finanziaria, in mancanza di elementi contrari, emergenti dalla documentazione in possesso dell’intermediario in valori mobiliari, la semplice dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la società disponga della competenza e dell’esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari, pur non costituendo dichiarazione confessoria, esonera l’intermediario dall’obbligo di ulteriori verifiche sul punto.
E’ questo il principio di diritto statuito dalla Corte di Appello di Milano con sentenza pronunziata in data 07/09/2011 in materia di intermediazione finanziaria.
Nel caso di specie, la pronunzia trae origine dall’appello proposto da una società avverso la sentenza del Tribunale di Milano che, in un giudizio avente ad oggetto valori mobiliari, aveva rigettato la domanda di risarcimento dalla stessa avanzata nei confronti di una Banca.
Ed infatti, secondo il Giudice di primo grado, le doglianze della società circa la violazione dell’obbligo di informazione, da parte della Banca, al momento della stipula dei contratti swap, non potevano essere accolte atteso che il legale rappresentante della società aveva espressamente dichiarato di essere un operatore qualificato e, dunque, non poteva contestarsi alla Banca alcuna violazione dell’obbligo di fornire adeguate informazioni, previsto ex art. 31 II comma del Regolamento Consob n. 11522/1998 per i soli investitori non qualificati.
Ebbene, la Corte di Appello, chiamata a pronunziarsi sul caso de quo, ha confermato la sentenza di primo grado, statuendo il principio secondo cui la dichiarazione del legale rappresentante della società è sufficiente ad attestare in capo al soggetto rappresentato la qualità di operatore qualificato, con applicazione del conseguente regime di legge che esclude la applicazione degli artt.27, 28 e 29 del regolamento.
In conclusione, dunque, in caso di asserita discordanza tra il contenuto della dichiarazione del legale rappresentante e la situazione reale, grava sul deducente l’onere di provare le circostanze specifiche dalle quali possa desumersi la mancanza dei requisiti dell’operatore qualificato.
Sul punto, si segnalano altresì alcune pronunzie già oggetto di approfondimento sulla rivista:
1.DERIVATI: LA DICHIARAZIONE DI COMPETENZA ED ESPERIENZA È PROVA UNICA E SUFFICIENTE DELL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI
2.DERIVATI: REQUISITI DI VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE DI OPERATORE QUALIFICATO
3.VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DELL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO ONERE DELLA PROVA
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 307/2011