La banca non è responsabile per l’infedele comportamento del dipendente che si appropria delle somme del cliente se con questo c’era un rapporto, se non di collusione, di consapevole acquiescenza sulla violazione delle regole previste per le operazioni. In tale ipotesi, infatti, il cliente accetta consapevolmente una deroga alle regole che solitamente sono seguite per le operazioni.
Ai fini della responsabilità dell’intermediario, inquadrabile alla stregua di una ipotesi di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2049 cod civ, è indispensabile un nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito e il conferimento dell’incarico di promuovere affari, il cui espletamento abbia reso possibile o anche solo agevolato la condotta illecita. Ai fini della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria è sufficiente anche una mera collaborazione od ausiliarietà del preposto, nel quadro dell’organizzazione e delle finalità dell’impresa gestita dal preponente in quanto non è necessario che vi sia un rapporto regolato secondo i criteri del rapporto subordinato oppure di agenzia potendo risultare sufficiente anche che l’agente sia inserito, finanche temporaneamente o occasionalmente, nell’organizzazione aziendale, ed abbia agito per conto e sotto la vigilanza dell’imprenditore. Non sono essenziali nè la continuità, nè l’onerosità del rapporto.
La condotta del terzo/investitore – non inserendosi nella situazione di potenzialità dannosa determinata dal contegno della preponente, ma appartenendo ad una serie eziologica diversa e determinante dell’evento – può giungere a interrompere il nesso causale solo allorchè gli fosse chiaramente percepibile che la condotta del preposto si poneva in assenza o al di fuori del rapporto con l’intermediario ovvero fosse consapevolmente coinvolto nell’elusione della disciplina legale posta in essere dal promotore finanziario o ancora quando avesse prestato acquiescenza all’irregolare condotta del preposto: acquiescenza desunta dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle operazioni, dall’esperienza acquisita nell’investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socioeconomiche.
La consegna da parte del cliente al promotore finanziario di somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest’ultimo sarebbe legittimato a riceverle, vale a dire assegni bancari o circolari intrasferibili, ordini di bonifico o documenti similari, strumenti finanziari nominativi o all’ordine, intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera, non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell’attività dello stesso e la consumazione dell’illecito, e non interrompe la corresponsabilità solidale dell’intermediario preponente.
Questi i principi ripresi dalla Corte d’Appello di L’Aquila, Pres. Iannaccone – Rel. Dell’Orso, con la sentenza del 16 dicembre 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
In mancanza il cliente “esperto” andrà risarcito
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Genovese – Rel. Nazzicone | 31.08.2020 | n.18153
INVESTIMENTI FINANZIARI: il cliente deve provare la responsabilità dell’intermediario
L’omissione della valutazione dell’illegittima compilazione del documento di profilatura del cliente non può costituire un elemento a carico della banca
Sentenza | Corte d’Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Rel. Santilli | 09.06.2020 | n.1585
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