Provvedimento segnalato da Donato Giovenzana – Legale di impresa- con nota di accompagnamento
In tema di intermediazione finanziaria, con riferimento all’obbligo di informazione gravante sull’intermediario, l’esperienza dell’investitore e le sue dichiarate ed accertate scelte d’investimento incidono sulla selettività delle informazioni da fornire nel senso che verosimilmente esse devono riguardare caratteristiche specifiche e non generalmente conoscibili del prodotto. D’altra parte, tanto più è elevata la rischiosità dell’investimento tanto più puntuale deve essere l’adempimento dell’obbligo informativo in relazione a tale specifico profilo. E ciò non con la finalità, non realizzabile dall’investitore, di azzerare od eliminare il rischio, tendenzialmente connesso alle potenzialità di rendimento dell’investimento, ma al fine di verificare se la scelta dell’investimento sia stata dettata dalla conoscenza effettiva delle variabili che ne conformano la rischiosità.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione civile, Pres. De Chiara –Rel Caiazzo, con la sentenza n. 3335 del 05.02.2019.
La Suprema Corte ha condiviso in toto la decisione della Corte distrettuale che ha ritenuto, con accertamento di fatto, raggiunta la prova che gli investimenti oggetto di causa erano stati dettati dalla conoscenza effettiva, da parte degli investitori, delle variabili che ne esprimevano la rischiosità.
Invero, la Corte d’appello, attraverso un’ampia ed articolata motivazione, ha affermato che i ricorrenti erano adeguatamente informati sulla rischiosità dell’acquisto delle obbligazioni argentine, argomentando da una serie di elementi probatori.
Anzitutto, ha evidenziato che gli investitori avevano acquistato titoli argentini già nel settembre 1997 per rilevanti somme (circa dieci miliardi di lire), poi rivenduti a distanza di pochi mesi, nonché nel febbraio del 2008, per cinque miliardi, con successiva rivendita nel febbraio 2009. Inoltre, nei giudizi di merito sono stati acquisiti i documenti confermativi degli acquisti delle obbligazioni in questione (cd. “fissati bollati”) trasmessi ai ricorrenti dopo l’esecuzione degli ordini telefonici impartiti in cui era indicato che si trattava di operazioni “a rischio di solvibilità connessa all’emittente/paese”. Sul punto, è significativo che il giudice d’appello abbia evidenziato che, se era vero che tali “fissati bollati” erano stati consegnati dopo l’esecuzione dell’ordine, era altrettanto vero che l’investitore aveva continuato ad effettuare acquisti di obbligazioni argentine, conservandoli in portafoglio, anche dopo aver appreso, attraverso l’avvertimento contenuto nel primo “fissato bollato”, del rischio connesso alle stesse operazioni.
L’adeguatezza degli acquisti effettuati risulta altresì confermata dalle numerose altre operazioni d’investimento eseguite dai ricorrenti nello stesso periodo, come desumibili dalla c.t.u., relative a strumenti d’investimento sofisticati e volatili, connotati da rilevanti rischi di perdita, con frequenti operazioni speculative di acquisto-vendita effettuate anche nell’arco di pochi giorni per cospicue somme di denaro, nonché dal contenuto delle testimonianze acquisite, a tenore delle quali: l’investitore fu avvisato del rischio relativo al mantenimento in portafoglio dei titoli argentini; lo stesso ricorrente aveva manifestato l’intenzione di incrementare ulteriormente l’investimento nei suddetti titoli, nel periodo in cui iniziarono i ribassi delle relative quotazioni, ma ne fu sconsigliato da un funzionario bancario.
Per il che se ne deve desumere la mancanza di una violazione degli obblighi informativi “alla quale poter attribuire rilievo eziologico in relazione alle scelte d’investimento e alla determinazione del danno conseguente a tali scelte” degli investitori.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA: L’AVVERTIMENTO DELL’INADEGUATEZZA DELL’OPERAZIONE PROVA LA DILIGENZA DELLA BANCA
LA SPECIFICA SOTTOSCRIZIONE DELL’AVVISO PROVA L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI
Sentenza | Corte d Appello dell’Aquila, Pres. Fabrizio – Rel. Crimini | 14.02.2017 | n.209
INVESTIMENTI FINANZIARI: È INTERESSE DELL’INVESTITORE INDICARE LA PROPRIA ESPERIENZA IN MATERIA
IL RIFIUTO LIBERA L’INTERMEDIARIO DALLA RESPONSABILITÀ CIRCA L’OBBLIGO DI INFORMAZIONE
Sentenza | Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola | 18.02.2017 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno