Nel caso di contratto dissimulato di una compravendita immobiliare (o permuta) fra il soggetto alienante e l’interponente, la prova dell’intento simulatorio va necessariamente fornita producendo la controdichiarazione scritta a firma trilatera, vale a dire coinvolgente il terzo contraente, non essendo invece sufficiente una scrittura conclusa fra interponente ed interposto.
Nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all’ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli articoli 1414, secondo comma, e 2725 cod. civ., di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l’esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l’intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente.
Con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l’apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l’ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (articolo 2724, n. 3, cod. civ.), con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento (articolo 2739, comma primo, cod. civ.), né tanto meno mediante l’interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell’atto scritto.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Avellino, Giudice Pasquale Russolillo, con la sentenza n.588 del 22.03.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata un Tizio in proprio e in qualità di socio accomandatario agiva in giudizio per ottenere, in via principale, una pronuncia di nullità dei contratti di compravendita, di mutuo fondiario e di locazione commerciale stipulati, sostenendo di aver subito artifici e raggiri, e in via subordinata chiedeva di accertare la natura simulata degli stessi e conseguentemente la loro inefficacia così da poter ottenere la restituzione di quanto indebitamente corrisposto.
A sostegno delle domande proposte l’attore deduceva che i suddetti contratti erano stati stipulati al solo scopo di assicurare ad un soggetto terzo, titolare di un’impresa edile (interponente), l’erogazione di un finanziamento destinato a ripianare una pregressa esposizione debitoria verso una Banca.
Nel merito, il Giudice ha richiamato il principio di diritto secondo cui il contratto concluso con artifici e raggiri poiché incide sull’integrità patrimoniale e sulla libertà di autodeterminazione del contraente si invera in un vizio del consenso il cui rimedio è l’azione di annullamento.
Sul punto, il dolo della truffa consiste in un errore indotto che fa cadere controparte in una falsa rappresentazione della realtà tale che senza la stessa non avrebbe concluso il contratto – dolo determinante – ovvero lo avrebbe concluso, ma a condizioni differenti – dolo incidente.
In altri termini, il Tribunale in ordine alla domanda proposta in via principale ha dichiarato che non è consentito ascrivere l’ipotesi di truffa contrattuale alla categoria della nullità contrattuale.
Quanto alla domanda subordinata di simulazione, il Magistrato ha sottolineato che nel caso di interposizione fittizia e quindi di simulazione relativa soggettiva, l’accordo simulatorio è trilatere, vale a dire che deve intercorrere tra interposto, interponente e terzo, il quale deve aderire o quantomeno essere consapevole dell’apparenza convenzionale.
Se l’accordo simulatorio costituisce il nucleo della volontà delle parti, la controdichiarazione ne costituisce l’involucro, vale a dire la chiave di interpretazione che quando ha ad oggetto beni immobili deve possedere la forma scritta.
Sul punto, il legislatore ha previsto che nell’ambito dell’apparenza convenzionale ove le parti dichiarano di volere ciò che in realtà non corrisponde a quanto effettivamente voluto, sarebbe troppo facile dichiarare di disvolere quanto precedentemente voluto, pertanto, anche al fine di fornire un’adeguata tutela al legittimo affidamento del terzo in buona fede, la prova dell’accordo simulatorio si deve inverare nella controdichiarazione scritta a firma trilatera, dalla quale deve emergere l’adesione, anche successiva, del terzo contraente, non essendo invece sufficiente una scrittura conclusa fra interponente ed interposto o prove di carattere testimoniale.
Applicando tali principi al caso in esame, il Giudice ha rilevato che la scrittura privata prodotta in giudizio, a firma del solo interponente, costituiva una controdichiarazione che però risultava priva dei requisiti necessari ad invalidare i negozi simulati contestati, in quanto non venivano coinvolti i terzi contraenti.
Ne consegue che l’intesa raggiunta fra interponente ed interposto poteva semmai valere a costituire un rapporto di provvista o di natura fiduciaria fra le sole parti.
Le superiori argomentazioni hanno, quindi, condotto il Tribunale al rigetto della domanda di simulazione e restituzione condannando parte attrice al pagamento delle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
SIMULAZIONE CONTRATTUALE E ONERE DELLA PROVA: L’ACQUIRENTE DEVE DIMOSTRARE L’EFFETTIVITÀ DEL PAGAMENTO DEL PREZZO
L’ACCENSIONE DI UN MUTUO PRIMA DELL’ACQUISTO DEL BENE NON PROVA IL TRASFERIMENTO
Sentenza Cassazione Civile, seconda sezione 09-06-2014 n.12955
SIMULAZIONE DEL MAGGIOR PREZZO: LA PROVA DEVE ESSERE FORNITA CON DOCUMENTI MUNITI DI DATA CERTA ANTERIORE AL FALLIMENTO
LA PROVA NON PUÒ ESSERE FORNITA ATTRAVERSO IL RIFERIMENTO A TITOLI DI CREDITO, PER LORO NATURA ASTRATTI E PRIVI DI UNA SPECIFICA CAUSALE.
Sentenza Cassazione civile, sezione prima 25-09-2013 n.21899
SIMULAZIONE RELATIVA PER INTERPOSIZIONE FITTIZIA: REGOLAMENTAZIONE LITISCONSORTE NECESSARIO
L’ALIENANTE NON È LITISCONSORTE NECESSARIO NELLA SIMULAZIONE RELATIVA DELLA COMPRAVENDITA PER INTERPOSIZIONE FITTIZIA DELL’ACQUIRENTE
Sentenza | Cassazione civile, sezioni unite | 14.05.2013 | n.11523
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