In materia di procedura civile, l’interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all’autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Tassone, con la ordinanza n. 29472 del 24 ottobre 2023.
Accadeva che il conduttore citava in giudizio il proprietario dell’immobile limitrofo per chiederne la condanna al risarcimento dei danni tutti patiti, materiali e morali, scaturenti da sue condotte emulative, sussumibili nella fattispecie dell’art. 610 c.p.
Costituitosi il convenuto, il Tribunale di Genova, cui nelle more era stato accorpato quello adito, in parziale accoglimento della domanda attorea lo condannava a pagare al conduttore la somma di Euro 11.000,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e spese processuali nella misura di 2/3, compensando per il residuo.
Il proprietario del fondo limitrofo proponeva appello avverso la sentenza avanti alla Corte d’appello di Genova.
Si costituiva il conduttore, resistendo e proponendo appello incidentale in ordine alla quantificazione dell’importo del danno.
Con sentenza, la Corte d’Appello di Genova rigettava sia l’appello principale sia quello incidentale e per l’effetto confermava integralmente la sentenza impugnata, compensando integralmente spese del grado.
Il comproprietario proponeva allora ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Resisteva con controricorso il conduttore, chiedendo altresì la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., u.c..
Nel primo motivo il ricorrente lamentava il mancato esame, da parte del giudice del gravame, delle dichiarazioni favorevoli all’autrice della confessione in sede di interrogatorio formale.
La Suprema Corte riteneva tale motivo infondato. Infatti, l’interrogatorio formale è da considerarsi un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli all’autore della confessione, ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, mentre non può costituire prova di fatti favorevoli alla parte che lo rende.
Quindi, nel caso di specie, il presupposto della doverosa valutazione dei fatti a sé favorevoli riferiti dal convenuto in sede di interrogatorio formale, era radicalmente infondato.
La Corte, sulla base di queste considerazioni, rigettava il primo motivo insieme al secondo; accoglieva il terzo; e dichiarava assorbito il quarto; cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava la causa alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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