La morte dell’unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; ove, tuttavia, il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell’evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l’interruzione, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Vivaldi – Rel. Scrima, con la sentenza n. 1574 del 24 gennaio 2020.
Nel caso di specie, due dei tre convenuti nel giudizio d’appello hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 301 c.p.c. nullità degli atti processuali e della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli a causa della mancata interruzione per decesso dell’unico difensore costituito per gli appellati. Nel corso del processo di secondo grado, prima che la causa venisse assegnata a sentenza e prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, era deceduto il loro unico difensore, senza che fosse disposta l’interruzione del processo.
La Suprema Corte ha ritenuto la doglianza fondata, sul principio secondo il quale la morte, ma anche la radiazione o la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza.
Per gli Ermellini lo svolgimento processuale seguito alla morte del predetto difensore, l’udienza di precisazione delle conclusioni e la pronuncia della medesima sentenza hanno avuto luogo dopo che il processo versava in stato di interruzione ex lege ai sensi dell’art. 301 c.p.c. per morte del difensore degli attuali ricorrenti e, quindi, con palese violazione del contraddittorio. Questo svolgimento, quindi anche la sentenza impugnata, è affetto da nullità.
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