ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di intimazione di licenza o sfratto, non assolve l’obbligo di notifica la comunicazione effettuata con modalità telematica essendo necessario, in tutti le ipotesi diverse dalla consegna a mani, che l’ufficiale giudiziario spedisca all’intimato avviso della effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata ed alleghi altresì, all’originale dell’atto, la ricevuta di avvenuta spedizione.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Modena, dott.ssa Anna Lisa Marconi in un giudizio reso in materia di convalida di sfratto.
Il problema della valenza giuridica della notifica effettuata mediante l’ausilio di strumenti telematici è stato oggetto di recentissime pronunce, le quali hanno statuito la assoluta equivalenza tra notificazione a mezzo posta elettronica certificata e tramite il servizio postale (cfr. App. Bologna, Sentenza del 30 maggio 2014).
Il Tribunale di Modena, seconda sezione, giudice dr.ssa Anna Lisa Marconi, nell’ordinanza in commento del 23/07/2014 ha comunque rilevato il mancato espletamento della comunicazione di cui all’ultimo comma dell’art. 660 c.p.c. nel caso di una citazione per convalida di sfratto inviata all’indirizzo di posta elettronica della società intimata risultante da pubblici elenchi.
L’organo giudicante ha in prima battuta precisato come la notificazione espletata mediante l’ausilio dello strumento telematico non sia in alcun modo sussumibile dalla nozione di “notifica a mani proprie” di cui all’art. 138 del codice di rito.
La normativa in materia di notifiche a mezzo del servizio postale (art. 1, l. 890/82) esonera dalla comunicazione di cui all’ultimo comma dell’art. 660 c.p.c. solo nel caso di consegna dell’atto nelle mani dell’intimato o di persona abilitata a ricevere l’atto in sua vece.
Le norme richiamate hanno la finalità di garantire, con il più alto grado di probabilità possibile, che il conduttore abbia effettiva conoscenza dell’intimazione che gli viene rivolta, soprattutto in considerazione degli effetti presuntivi che la legge prevede per la mancata comparizione di questi all’udienza di convalida (Cass., sentenze nn. 2618/1995, 3171/1997 e 11289/2004).
Sulla scorta di tali considerazioni, il giudice ha rinviato la causa ad udienza successiva, disponendo medio tempore la rinnovazione della notifica.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 496/2014