A fronte della dichiarazione ex art. 31 Regolamento Consob n. 11522/98 resa dal cliente dell’intermediario e al concreto rischio che la stessa sia stata rilasciata inconsapevolmente o, comunque, senza adeguata cognizione di causa, non grava in capo all’intermediario alcun onere di accertamento della effettiva sussistenza dei requisiti di professionalità. Diversamente, in caso di contestazione, grava sul cliente provare la non corrispondenza alla realtà di quanto da egli dichiarato e la conoscenza da parte dell’intermediario o quanto meno l’agevole conoscibilità delle circostanze dalle quali poter desumere la situazione soggettiva reale dello stesso cliente. A diverse conclusioni non può giungersi sulla base della mera allegazione di circostanze di fatto, quali il titolo di studio, prive di concreto rilievo al fine di escludere l’esperienza negata, inidonee quindi all’assolvimento da parte dell’investitore del relativo onere probatorio. L’omissione della valutazione dell’illegittima compilazione del documento di profilatura del cliente non può costituire un elemento di responsabilità a carico della Banca.
Questo il principio espresso dalla Corte d’Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Rel. Santilli, con la sentenza n. 1585 del 9 giugno 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA: IL RIPARTO DELL’ONERE PROBATORIO FRA BANCA E CLIENTE
ADEGUATEZZA E OBBLIGHI INFORMATIVI SI INTENDONO RISPETTATI SE CONFORMI ALLE PROPOSTE DI INVESTIMENTO PRODOTTE
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