La sottoscrizione di un contratto quadro nel quale gli investitori si rifiutano di fornire all’intermediario le informazioni sulla loro esperienza in materia di investimenti e sulle loro caratteristiche finanziarie nonostante l’avviso che tale informativa sia necessaria per meglio soddisfare i loro interessi, libera l’intermediario da ogni responsabilità circa l’osservanza degli obblighi di informazione.
La Banca, collocatrice nel mercato secondario, non è responsabile della vendita di titoli non rispondenti al profilo di rischio dell’acquirente.
La mancata comprensione della documentazione attestante i rischi dell’investimento contenuti in un contratto sottoscritto è imputabile all’investitore che ne ha omesso la lettura.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola, con la sentenza del 18.02.2017.
Nel caso di specie degli investitori convenivano in giudizio una Banca al fine di accertarne e dichiararne la responsabilità per inadempimento degli obblighi di informazione, avanzando, per l’effetto, domanda di risarcimento dei danni, posto che il suddetto istituto di credito aveva incorporato lo sportello di un’altra banca presso la quale gli attori avevano intrattenuto rapporti finanziari.
I clienti, dichiarandosi investitori non esperti, specificavano che inizialmente le obbligazioni oggetto dell’acquisto fossero ricomprese nel paniere dei titoli a basso rischio/rendimento ma che a seguito di vicende alterne la Banca emittente era andata in default determinando la perdita integrale del capitale investito.
Si costituiva in giudizio la Banca che chiedeva il rigetto delle domande, fornendo in primo luogo, prova documentale della reale esperienza in materia di investimenti dei ricorrenti, osservando, altresì, che il titolo obbligazionario provenisse da un altro paniere, e che fosse stato emesso dopo lo stesso default.
Il Tribunale ha dichiarato infondate le domande avanzate dagli investitori, ritenendo la ricostruzione attore sfornita del minimo riscontro probatorio, e posto che dalle documentazioni allegate dalla ricorrente era risultato che gli attori avessero sottoscritto un contratto quadro con la Banca rispetto a cui si erano rifiutati di fornire le informazioni circa la loro esperienza in materia di investimenti ad alto rischio.
Precisamente il giudicante ha ritenuto che nel caso di sottoscrizione di un contratto quadro rispetto a cui gli investitori si rifiutano di fornire informazioni riguardo la loro esperienze in materia di investimenti non sussiste la responsabilità dell’intermediario in riferimento all’osservanza degli obblighi di informazione.
Il giudice stabiliva, inoltre, che il motivo per cui gli attori avevano visto sfumare il loro investimento fosse il default dell’altro istituto di credito, a cui avrebbero dovuto addebitare le relative doglianze e che in considerazione dell’imprevedibilità dell’evento la Banca, pur eseguendo con il massimo scrupolo il dovere di diligenza, nulla avrebbe potuto fare per evitare la perdita economica dei ricorrenti.
Sulle base delle ragioni suesposte, il giudicante rigettava le domande attoree, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai seguenti articoli pubblicati in Rivista:
IL GIUDICE, ANCHE IN SEDE DI APPELLO, NON PUÒ RILEVARE D’UFFICIO LA NULLITÀ DEL CONTRATTO QUADRO PER DIFETTO DEL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Bernabei – Rel. Didone | 09.06.2016 | n.11876
PROMOTORE FINANZIARIO: NON PUÒ DEROGARE ALLE CLAUSOLE DEL PROSPETTO INFORMATIVO
IL TERZO CONTRAENTE NON PUÒ LAMENTARE L’AFFIDAMENTO INCOLPEVOLE ONDE VINCOLARE LA BANCA AL RISPETTO DELLE CONDIZIONI PROMESSE
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Di Palma – Rel. Nazzicone | 24.02.2016 | n.3625
IN TAL CASO NON RICORRE LA CONDIZIONE DELLO IUS POENITENDI
Sentenza | Corte Appello Ancona, sez. prima civile, Pres. S. Formiconi | Rel. A. Gianfelice | 17.02.2016 | n.201
MALA GESTIO INVESTIMENTI: I SOLI ORDINI FALSI DI ACQUISTO NON PROVANO IL DANNO
IL CLIENTE DEVE DIMOSTRARE PREVENTIVA ESISTENZA DELLA GIACENZA IN CONTO CORRENTE ANTE INVESTIMENTI FITTIZI
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Dott. Guglielmo Manera | 15.02.2016 | n.51
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