ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata dall’Avv. Stefano Bazzani del foro di Genova
Le disposizioni di cui alla delibera Consob n. 5387/91 e dei regolamenti n. 10943/97 e n. 11522/98 non prescrivono che l’intermediario debba rilasciare una attestazione al cliente anche degli ordini di negoziazione ricevuti telefonicamente. La modalità di registrazione degli ordini ricevuti telefonicamente su nastro magnetico o altro supporto equivalente non costituisce requisito di forma, sia pure ad probationem, dell’ordine.
La valutazione circa l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, l’individuazione dei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e la valutazione circa la loro rispondenza ai requisiti di legge spetta al giudice di merito ed è quindi insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione.
La violazione degli obblighi di informazione gravanti sull’intermediario presuppone, per essere apprezzata, la specifica allegazione di quali, tra le operazioni compiute dagli investitori, siano inadeguate al profilo di rischio ad essi attribuibile e delle ragioni di tale inadeguatezza.
Questi i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, sez. prima, Pres. Didone Rel. Scaldaferro, con la sentenza n. 612 del 15.01.2016.
Nella fattispecie considerata, tre correntisti ricorrevano per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Genova con cui era stato rigettato il gravame proposto nei confronti della statuizione del Giudice di prime cure che aveva escluso la responsabilità della Banca per le perdite subite dal portafoglio titoli dei ricorrenti a causa della asserita violazione degli obblighi di informazione e della esecuzione di numerosissimi ordini di acquisto e vendita mai conferiti.
I correntisti nel giudizio di legittimità lamentavano la violazione da parte dell’Istituto di credito dell’obbligo di rilascio ai clienti di annotazioni scritte per ogni ordine ricevuto anche telefonicamente e di registrazione su nastro magnetico o supporto equivalente degli ordini impartiti telefonicamente, invocando, all’uopo, l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 20 e 54 della delibera Consob n. 5387/91, 28 Reg. Consob n. 10943/97 e 60 Reg. Consob n. 11522/98.
I ricorrenti, peraltro, censuravano quella parte della sentenza del Giudice di seconde cure che aveva considerato ammissibile la prova degli ordini di negoziazione per mezzo di testimonianze e presunzioni, con asserita conseguente violazione degli artt. 2725 e 2729, co. 2, c.c..
La Corte di Cassazione rilevava, innanzitutto, che l’obbligo di attestazione degli ordini di negoziazione ricevuti dai clienti è previsto dal regolamento Consob n. 11522/98 solo per l’ipotesi degli ordini rilasciati presso la sede legale della Banca o le proprie dipendenze, non anche telefonicamente.
In secondo luogo, osservava che la modalità di registrazione degli ordini ricevuti telefonicamente su nastro magnetico o altro supporto equivalente non costituisce requisito di forma, sia pure ad probationem dell’ordine.
In terzo luogo, chiariva che la valutazione circa l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni, l’individuazione dei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e la valutazione circa la loro rispondenza ai requisiti di legge spetta unicamente al giudice di merito ed è quindi insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo del vizio di motivazione.
Infine, specificava che la violazione degli obblighi di informazione gravanti sull’intermediario presuppone, per essere apprezzata, la specifica allegazione delle operazioni compiute dagli investitori che risultino inadeguate al profilo di rischio ad essi attribuibile e delle ragioni di tale inadeguatezza.
Per quanto suesposto, la Suprema Corte rigettava il ricorso principale, dichiarava assorbito il ricorso incidentale condizionato, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
INVESTIMENTI: PER I SINGOLI ORDINI DI TITOLI LA FORMA È RIMESSA ALLA VOLONTÀ DELLE PARTI
NON SERVE LA FORMA SCRITTA PER ORDINARE L’ACQUISTO DI TITOLI
Sentenza Cassazione civile, sezione prima 30-01-2013 n.2185
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 250/2016