ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai sensi dell’art. 2887 c.c. deve ritenersi legittimo il rifiuto del Conservatore a cancellare l’ipoteca quando manchi la presentazione di una o più delle cambiali garantite dall’ipoteca medesima e, in mancanza dell’ammortamento, la cancellazione potrà essere ordinata con sentenza resa ex art. 2884 c.c..
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Torino, Pres. Massa – Rel. Di Capua, con decreto depositato in data 26.11.2014.
Nel caso in esame, il Notaio proponeva reclamo ai sensi degli artt. 2888 c.c. e 113 disp. att. c.c., avverso il rifiuto opposto dal Conservatore dei Registri Immobiliari, in merito alla domanda di cancellazione totale dell’iscrizione ipotecaria costituita a garanzia delle obbligazioni risultanti da n. 54 cambiali, chiedendo pertanto all’adita Autorità Giudiziaria di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di provvedere alla cancellazione totale della predetta iscrizione ipotecaria.
Il Giudice, accertata preliminarmente la ritualità della domanda, atteso che l’art. 2888 c.c. prevede che “qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un’iscrizione, il richiedente può proporre reclamo all’autorità giudiziaria” e che, ai sensi dell’art. 113, comma primo, disp. att. c.c., “il reclamo menzionato nell’articolo 2888 del codice si propone al tribunale, il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio, sentito il conservatore e il pubblico ministero“, ha nel merito accertato l’infondatezza dello stesso.
Il Tribunale adito, letto l’art. 2887 c.c., ha invero accertato la correttezza delle motivazioni rese dal Conservatore dei Registri Immobiliari, che aveva negato il rifiuto alla cancellazione sostenendo che “la cancellazione dell’ipoteca costituita a garanzia dell’obbligazione risultante dai titoli all’ordine, è consentita esibendo al conservatore l’atto di consenso insieme a tutti i titoli garantiti, che verranno restituiti dopo che l’ufficio ha annotato su ognuno l’avvenuta cancellazione (art. 2887 c.c.). Nel caso in questione, non sono stati esibiti tutti i titoli garantiti dall’ipoteca, per cui non si può dar luogo alla formalità richiesta“.
Acclarato, dunque, che nella fattispecie de qua il reclamante avesse effettivamente allegato all’istanza presentata al Conservatore l’atto di consenso del creditore di solo alcune delle cambiali, a fronte delle complessive 56, il Tribunale ha accertato la violazione dell’art. 2887 c.c., ritenendo “pertanto, come chiarito in giurisprudenza, che deve ritenersi legittimo il rifiuto del Conservatore a cancellare l’ipoteca“.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 289/2014